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(e Legge Regionale 01/09/1993, n.33)
Natura, necessità,
prospettive.
1)
Il concetto di parco
2)
Natura del parco: legislazione
statale e regionale
3)
Necessità di attivazione e
funzionamento
4)
Prospettive per lo sviluppo
del territorio, della popolazione, delle attività economiche, turistiche e di
indotto.
dell'avv.
Luigi Cimino
1) IL CONCETTO DI PARCO: Difesa della natura e dell'uomo.
Alla base della cultura della
costituzione dei parchi dovrebbe porsi
innanzitutto un modo diverso di confrontarsi con l'ambiente naturale.
Tutti accettano ormai la necessità di
conservare monumenti,aree
archeologiche, chiese,palazzi, ma non tutti sentono come utile,
necessario ed indilazionabile la
protezione dei beni ambientali e naturali, forse perché l'ambiente naturale,pur
considerandolo come parte integrante di ognuno di noi, lo avvertiamo ancora
come fattore esogeno alla nostra essenza e perciò estraneo.
La comprensione dell'ambiente
naturale è ancora lontana dalla nostra mentalità e dalla nostra cultura troppo
ancorata ancora ad un'educazione letteraria, umanistica, antropocentrica che
purtroppo non ci ha consentito di sentire la natura come parte integrante della
vita di ognuno di noi e la continuiamo ad immaginare come esterna, a noi
connessa, indispensabile alla vita, ma pur sempre esterna e,perciò, diversa da
noi.
Anzi la nostra cultura finora ci ha
fatto considerare la natura come elemento esteriore da sfruttare, da
sottomettere ai nostri bisogni,da utilizzare semplicemente, molto spesso
dimenticando che le trasformazioni inferte ad essa potevano in qualche modo
ritorcersi contro l'uomo semplicemente perchè non rispettose delle leggi che regolano la natura e l'ambiente.
Abbiamo peraltro da sempre ritenuto
che la natura fosse inesauribile,una fonte eterna di vantaggi per l'uomo, non conoscendone
i principi regolatori, non avendone una conoscenza scientifica e geografica e
non avendo mai approfondito neppure l'aspetto statistico dei fenomeni
rilevatori di una insofferenza sempre più profonda tra l'equilibrio delle forze
della natura e lo squilibrio che l'uomo, spesso inavvertitamente, andava nel
tempo provocando e sempre più inferendo all'assetto delle forze della natura e
dell'ambiente.
Da queste considerazioni semplici e
perciò oltremodo veritiere e riscontrabili deriva la necessità di porci
rispetto alla natura ed all'ambiente con un'angolazione totalmente diversa: dobbiamo rinunciare cioè di pretendere di
essere sfruttatori e padroni della terra anche perché le risorse sono limitate
e scarse e che, se distrutte, non possono più essere ricostituite.
E d'altra parte, com'è a tutti sempre
più evidente,è dalla diversa impostazione del rapporto culturale e di posizione
rispetto alla natura ed all'ambiente, quello
di sfruttamento o quello di rispetto, che sorge anche una cultura di conservazione
per vivere meglio o di distruzione dell'ambiente in cui si vive per morire e
perire con esso.
E' sul superamento di questa dicotomia che si può impostare un
diverso approccio con la natura e con l'ambiente e,così,rendere anche migliore
la vita dell'uomo.
E' da tale convincimento che è sorta
la cultura della istituzione dei parchi e delle riserve ed è per questo stesso
motivo che riteniamo non solo utile ma necessaria l'istituzione ed il corretto
funzionamento del Parco regionale del Matese, con la ulteriore precisazione che
"la conservazione della natura e dell'ambiente del Matese" non
vuol dire affatto "imbalsamare" il territorio, ma che la
tutela mira invece a mantenere in vita l'ambiente naturale ed a proteggere la
collettività e le stesse popolazioni interessate.
Il parco va visto non come un'insieme
di vincoli e divieti, ma, come di fatto è, un volano di sviluppo, un propulsore
di attività adeguate, un'organizzazione di vita più congeniale con l'ambiente
ed anche una programmazione seria, concreta, non aleatoria,rispettosa e
scientificamente programmata che non esclude affatto il progresso delle
popolazioni che vivono in esso e soprattutto non esclude interventi congeniali
allo sviluppo, ma pur sempre rispettosi dell'equilibrio naturale ed ecologico.
La cementificazione
selvaggia,l'asfalto sconsiderato crea frane, piene e lutti,l'utilizzazione
corretta della natura crea ricchezza, favorisce l'agricoltura ed il turismo, il
soggiorno culturale e sociale, le attività indotte e correlate all'ambiente:
bisogna saper coniugare le esigenze vitali dell'uomo e,quindi,
l' economia con le risorse che offre
la natura e l'ambiente, in un rapporto equilibrato e nuovo.
2) Natura del parco: legislazione statale e regionale.
Già la legislazione statale aveva
aveva tutelato categorie di beni individuate dall'art.1 delle legge 29 giugno
1939,n.1497 e dall'art.1 della legge 8 agosto 1985,n.431.
Il Ministero per i beni culturali ed
ambientali aveva,poi, individuato gli ambiti territoriali da sottoporre a
tutela ambientale con i DD.MM. 28 marzo 1985, relativi appunto alle aree ed ai
beni individuati ai sensi dell'art.2 del D.M.21 settembre 1984.
Infine lo stesso Ministero ha
approvato il piano territoriale paesistico ambito massiccio del Matese con
relative norme di attuazione nel dicembre 1996.
La Regione Campania ha emanato
numerose norme per l'assetto e l'utilizzazione del territorio e prima fra tutte
la legge 23/02/1982
Numero: 10, con due soli articoli avente come oggetto:Indirizzi programmatici e direttive
fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1
della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: "Tutela dei beni
ambientali".
Essa è una legge importante perché
riguarda le funzioni sub delegate dalla Regione Campania, in materia di Beni ambientali, esercitate in conformità alle direttive
allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della richiamata
legge.
Essa,in allegato, prevede,infatti, le
DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SUB-DELEGATE DALLA REGIONE CAMPANIA ALLE COMUNITA' MONTANA
E PROVINCE CON LEGGE 1 SETTEMBRE 1981, N. 65:TUTELA DEI BENI AMBIENTALI.
Poi la Regione Campania, sempre in
materia di beni ambientali e tutela dall'inquinamento, ha emanato la Legge Regionale
22 aprile 1993, n. 19. Norme di procedura per l'adozione e approvazione dei piani
paesistici (*).(B.U. n. 20 del 3 maggio 1993).
Con la stessa all'art.1 prevede
espressamente:
" Art. 1. Oggetto.
1. La Presente legge
regionale definisce le procedure per l'adozione e l'approvazione dei Piani
paesistici, redatti ai sensi dell'articolo 1/bis della Legge 431/85 nonché le
misure di salvaguardia.
2. I Piani
paesistici, di cui al precedente comma, interessano l'elenco delle zone
delimitate dai DD.MM. 28 marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1985).
3. Ciascun Piano
paesistico, di cui ai comma precedenti e a cui è allegata la Cartografia
prevista dalla delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 1989, n. 7630 è
approvato con Legge Regionale.
4. Eventuali,
successive varianti a ciascun Piano, dovute a nuove circostanze conoscitive e/o
a nuovi eventi naturali che determinino incongruenze tra lo stato reale del
territorio e l'apparato conoscitivo dei Piani, vengono approvate con Legge
Regionale e secondo le procedure della presente Legge."
All'art.2,prevede
le procedure, all'art. 3, la cartografia, all'art. 4 la norma transitoria e
l'art.5 la dichiarazione d'urgenza.
Va altresì
precisato che questa legge è stata sostituita dalla L.R. 18 novembre
1995, n. 24, come stabilito dall'art.
7 della L.R. 24/95 cit.
La stessa Regione
finalmente con LEGGE REGIONALE 1 settembre 1993, n. 33.
Istituzione
di parchi e riserve naturali in Campania, (B.U. n. 39 del 6 settembre 1993).,
istituisce i parchi e le riserve naturali in Campania, tra cui il Parco del
Matese.
La
riportiamo integralmente per una maggiore e concreta conoscenza della
legislazione che interessa appunto l'argomento che stiamo trattando.
TITOLO I
Principi generali
Art. 1. Finalità e ambito
della legge.
1. La presente Legge, ai sensi della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991,
in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nel rispetto degli
accordi internazionali e in armonia con le vigenti leggi nazionali e di
attuazione dell'art. 5 dello Statuto Regionale, detta principi e norme per
l'istituzione e la gestione delle aree protette al fine di garantire e
promuovere in forma coordinata, la conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale della Regione Campania.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale:
le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di
esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al precedente comma,
specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di
gestione allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali
o forestali, di formazioni geopaleontologiche, di comunità biologiche, di
biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri
ecologici.
b) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei
a realizzare una integrazione tra uomo ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, e
delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.
c) promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative
compatibili.
d) difesa e ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti a tale regime di tutela e di gestione
costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse
la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato,
la Regione e gli Enti Locali, in armonia con le direttive statali, attuano forme
di cooperazione e di intesa secondo quanto previsto dall'art. 81 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 27 della
Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 2. Classificazione
delle Aree naturali protette.
... omissis...
Art. 3. Comitato Consultivo
Regionale per le Aree naturali protette.
Omissis
Art. 4. Compiti del
Comitato Consultivo Regionale per le Aree protette.
...Omissis...
TITOLO II
Individuazione e istituzione delle aree protette
Art. 5. Individuazione
delle Aree naturali protette.
1. Con la presente legge è approvato il programma delle Aree naturali
protette di cui al seguente elenco:
a) SISTEMI PARCHI E RISERVE
1) Matese
2) Roccamonfina e foce Garigliano
3) Taburno-Camposauro
4) Partenio
5) Foce Volturno e costa di Licola
6) Campi Flegrei
7) Monti Lattari
8) Monti Picentini
9) Monti Eremita-Marzano
10) Foce Sele e Tanagro
11) Lago Falciano
Art. 6[1]. Istituzione delle
Aree naturali protette.
1) Per la istituzione delle Aree naturali protette si adotta la seguente
procedura:
a) Con decreti temporanei del Presidente della Giunta Regionale, da
emanare entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, vengono
istituiti, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali
protette di cui al precedente art. 3, i Parchi e le Riserve Naturali con le
seguenti indicazioni:
1) la perimetrazione del territorio da destinare a Parco Riserva;
2) la descrizione dei luoghi;
3) la probabile zonizzazione per la predisposizione del piano
territoriale;
4) le misure transitorie di salvaguardia
b) I decreti di istituzione vengono notificati agli Enti Territoriali
interessati che, entro 30 giorni, possono formulare osservazione e proposte;
c) la Giunta Regionale entro i successivi 60 giorni, su proposta del
Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette, e sentite la III e
IV Commissione Consiliare, istituisce in via definitiva, con singoli
provvedimenti, i Parchi e le Riserve Naturali, con le indicazioni di cui ai
numeri 1, 2 e 3, della precedente lettera a) e le misure di salvaguardia in
attesa del Piano Territoriale e del relativo Regolamento.
TITOLO III
Gestione delle aree naturali protette
Art. 7. Gestioni dei
Parchi.
1. La gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti-Parco con
personalità giuridica di diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente
della Giunta Regionale.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente
b) il Consiglio Direttivo
c) la Giunta esecutiva
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) la Comunità dal Parco
Art. 8. Il Presidente
dell'Ente Parco.
1. Il Presidente dell'Ente Parco viene nominato dalla Giunta Regionale
su proposta degli Assessori alle Foreste, alla Urbanistica e all'Ecologia,
sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti ai sensi della Legge
n. 26 del 24 aprile 1980 e prescelto tra persone che si siano distinte per i
loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e
non ricoprano cariche elettive e/o amministrative negli Enti Locali, negli
organi di gestione di Enti Regionali nonché cariche elettive regionali,
parlamentari ed europee.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente.
3. Ulteriori compiti e funzioni del Presidente sono definiti per statuto
ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 394/91.
Art. 9. Il Consiglio
Direttivo.
1. Il Consiglio Direttivo è costituito da:
a) il Presidente dell'Ente Parco;
b) un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino
ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;
c) un rappresentante per ogni Comunità Montana territorialmente
interessata;
d) un rappresentante per ogni Provincia interessata;
e) tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche
maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero
dell'Ambiente;
f) tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole
maggiormente presenti sul territorio.
2. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo con voto consultivo.
3. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni
generali dell'Ente ed in particolare.
a) adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali
protette di cui all'art. 3, il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale
economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui al successivo
art. 18;
b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il
bilancio consuntivo;
c) elabora ed adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone
all'approvazione della Giunta Regionale che dovrà pronunciarsi entro i sessanta
giorni successivi.
d) L'organico del Parco sarà costituito da personale in servizio presso
l'Amministrazione Regionale opportunamente distaccato.
5. Il Consiglio viene nominato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale, dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere
riconfermati.
6. Gli Enti, Associazioni ed Organizzazioni che entro trenta giorni
dalla richiesta non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti,
saranno considerati rinunciatari.
Art. 10. Giunta esecutiva.
1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo ed è formata da
cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni
stabilite nello Statuto dell'Ente Parco e garantendo comunque la rappresentanza
di un componente di nomina delle Associazioni ambientaliste e di uno di nomina
delle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, tra
quelli già presenti nel Consiglio Direttivo.
2. Vi partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente
Parco.
3. Funge da segretario un dipendente dell'Ente Parco indicato dal
presidente dell'Ente.
4. La Giunta Esecutiva predispone gli atti da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Direttivo ed adotta iniziative atte a favorire
la realizzazione dei fini istituzionali dell'Area naturale protetta secondo le
indicazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo Regionale per le
Aree naturali protette.
Art. 11. Finalità.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composti da tre membri nominati
con decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui uno su designazione
del Ministero del Tesoro, entro un anno dall'istituzione dell'Area naturale
protetta, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.
Art. 12. Comunità del Parco.
1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco,
dai Presidenti delle Province e delle Comunità Montane interessate, dal
Presidente della Giunta Regionale.
2. La Comunità è Organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. Il suo
parere è obbligatorio su:
a) regolamento del Parco;
b) piano del Parco;
c) bilancio e conto consuntivo;
d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti.
3) La Comunità delibera, previo parere vincolante del Consiglio
direttivo sul piano pluriennale economico, adottato dal Consiglio direttivo e
approvato dalla Regione, vigila inoltre, sulla sua attenzione. La Comunità
adotta un proprio regolamento.
4. La Comunità elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente
ed è convocata almeno due volte l'anno o quando venga richiesto dal presidente
o da un terzo dei suoi componenti.
Art. 13. Il Direttore
dell'Ente Parco.
1. Il Direttore dell'Ente Parco è scelto sulla base di pubblico concorso
per titoli ed esami tra persone in possesso del diploma di laurea.
2. Costituiscono titoli preferenziali specifici e documentati requisiti
attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo
ambientalistico o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture
pubbliche o private di medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno
quinquennale.
3. La Carica di Direttore dell'Ente Parco è incompatibile con quella di
Deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale o
provinciale, Consigliere Comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti,
Sindaco e Assessore Comunale, Presidente o Assessore di Comunità Montana.
4. Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti che abbiano
rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione - I
requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la
Presidenza della Giunta Regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.
5. Al Direttore dell'Ente compete la gestione ed il coordinamento delle
attività del Parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
6. Il Direttore dell'Ente prevede alla realizzazione di quanto previsto
nel piano del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta
esecutiva e dal Consiglio Direttivo.
7. Il Direttore dell'Ente sovrintende, inoltre, alla raccolta dei dati,
alla promozione di studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza dei
Parchi; accerta, anche mediante aerofotogrammetria annuale da effettuare nei
periodi invernali, eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio.
8. Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione del Parco,
vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a
trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e/o amministrative)
rapporti-denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti i
Parchi di cui egli venga a conoscenza.
9. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di
vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di esso, il Direttore
dell'Ente può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il
riesame delle delibere non approvate dal Consiglio e quest'ultimo procede al
riesame e decide, su parere obbligatorio del Consiglio Consultivo Regionale per
le Aree naturali protette di cui all'art. 3, entro e non oltre trenta giorni
dalla richiesta.
Art. 14. Convenzioni.
1. La Giunta esecutiva può stipulare apposite convenzioni con enti
pubblici e privati a norma dell'art. 23 della Legge 394/91, per promuovere
iniziative scientifiche, turistiche ed educative.
2. Le convenzioni di cui innanzi, per essere esecutive, debbono essere
approvate dalla Giunta Regionale.
Art. 15. Funzioni
amministrative di controllo.
1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della
presente legge, nonché le funzioni di vigilanza e controllo per ciascuna area
protetta relativamente all'osservanza delle norme di legge e dei relativi
regolamenti vengono espletate dal Settore Foreste, Settore Ecologia, Settore
Politica del Territorio e Settore Tutela Beni Paesistico- Ambientali e Culturali.
2. In caso di inosservanza delle norme di attuazione, di inerzia
prolungata o grave inadempienza da parte degli organi di gestione degli Enti
Parco, il Presidente della Giunta Regionale interviene con propri provvedimenti
che prevedono la nomina di appositi commissari ad acta, o, in caso di grave
inadempienza lo scioglimento degli organi amministrativi degli enti di gestione
delle Aree naturali protette.
Art. 16. Edificazione
Ambientale.
1. I Comuni e le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, le
Associazioni ambientaliste e protezioniste, gli Enti Parco, possono richiedere
alla Regione Campania il finanziamento di attività divulgative per diffondere
le nozioni relative alla conoscenza del patrimonio naturale, alle funzioni
esplicate dallo stesso, nonché ogni altra iniziativa atta a far conoscere le
specie oggetto di tutela della presente legge e la corretta fruizione del
patrimonio naturale.
2. L'Ente favorirà le visite ed i rapporti con scolaresche di ogni
ordine e grado.
Art. 17. Gestione delle
Riserve Naturali.
1. Per la gestione delle Riserve naturali ricadenti sull'intero
territorio di ciascuna provincia è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge un unico Ente che ha competenza su tutte le altre aree
della provincia. Esso avrà la stessa articolazione gestionale degli Enti Parco.
2. Dell'Ente di cui innanzi faranno parte le Riserve regionali già
istituite.
TITOLO IV
Piani Territoriali
Art. 18. Strumenti di
attuazione.
1. Piano territoriale del Parco:
a) il Consiglio del Parco, entro sei mesi dell'insediamento degli Organi
dell'Ente, adotta, sentito il parere della Comunità del Parco, un progetto di assetto
territoriale del Parco, stabilisce i confini definitivi e la zonizzazione del
territorio secondo l'articolazione prevista dall'art. 22;
b) il progetto viene depositato nella sede dell'Ente di gestione nonché
della segreteria di ogni Comune territorialmente interessato al Parco per la
durata di trenta giorni, consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di
prenderne visione; di tale deposito viene data notizia con avvisi sulla
stampa-locale;
c) entro trenta giorni successivi al deposito, chiunque può presentare
osservazioni;
d) il Piano territoriale del Parco, unitamente alle osservazioni ed alle
eventuali controdeduzioni dell'Ente di gestione, viene inoltrato alla Giunta
Regionale che, sentito il Comitato Consultivo Regionale di cui al precedente
art. 3 della presente legge, lo invia alle Commissioni Consiliari III e IV. Le
suddette Commissioni inviano il Piano Territoriale con il relativo parere al
Consiglio Regionale, per l'approvazione.
2. Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività
compatibili:
a) il Consiglio del Parco predispone un progetto di Piano economico
sociale che viene approvato secondo le stesse modalità del Piano territoriale
del Parco.
Art. 19. Contenuti del Piano
territoriale del Parco.
1. Il Piano territoriale del Parco formula il quadro generale
dell'assetto territoriale dell'Area, indicando sia gli obiettivi generali e di
settore che le priorità e precisando, mediante azzonamento, norme e parametri,
vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi
e funzioni previsti.
2. In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle
caratteristiche storiche, ambientali e naturali:
a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri
geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela del patrimonio
paesaggistico e naturale, elencando i Comuni interessati;
b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve
essere mantenuta o recuperata;
c) detta disposizioni intese
alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
d) stabilisce le direttive dei criteri metodologici da osservarsi nella
redazione dei Piani Urbanistici comunali ed intercomunali per assicurare l'unità
degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali Piani rispetto agli
obiettivi prioritari più sopra enunciati;
e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per
strutture ed attrezzature collegate al tempo libero, sempre nel rispetto
dell'obiettivo prioritario sopra enunciato.
3. Il Piano territoriale del Parco, nelle sue norme di attuazione ne
specifica le previsioni immediatamente attuative:
a) che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai
Piani Regolatori Generali o Programmi di fabbricazione vigenti;
b) che consentono la salvaguardia temporanea nel territorio interessato
fino al loro recepimento, da parte dei Comuni interessati, nei propri strumenti
urbanistici locali da adottare;
c) che vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere o
adeguare i Piani Urbanistici comunali ed intercomunali.
4. Le previsioni del Piano territoriale del Parco sono obbligatorie nei
confronti dei Comuni, i quali sono tenuti ad adeguarvi gli strumenti
urbanistici.
5. In ogni caso le previsioni del Piano territoriale del Parco, in
attuazione dei precedenti articoli, sono efficaci e vincolanti anche nei
confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli
strumenti vigenti.
Art. 20. Durata ed effetti
del Piano territoriale del Parco.
1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i Piani
territoriali dei Parchi hanno efficacia a tempo indeterminato.
2. I Comuni il cui territorio sia incluso, in tutto od in parte, nei
Piani, debbono, ai sensi dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942 n. 1150,
uniformare i propri strumenti urbanistici entro i termini stabiliti nel Piano
territoriale del Parco.
3. Nelle more di tale procedura, restano vigenti le norme vincolistiche
provvisorie contenute nelle singole leggi istitutive.
4. E' fatto obbligo ai Comuni che elaborano i nuovi strumenti
urbanistici attenersi alle direttive dei Piani territoriali dei Parchi.
Art. 21. Elementi del Piano
territoriale del Parco.
1. Il Piano territoriale del Parco è costituito:
a) dalle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non
inferiore al rapporto 1:25.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto
dal Piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
b) dalle norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le
prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e determinare la
portata dei suoi contenuti, nonché le direttive ed i criteri metodologici per i
Piani comunali ed intercomunali con la specificazione degli obiettivi da
perseguire, delle indicazioni quantitative delle modalità di attuazione dei
detti Piani, degli standards urbanistici;
c) da una relazione illustrativa che espliciti:
1) gli obiettivi generali e di settore assunti;
2) i criteri programmatici e di metodo seguiti;
3) le scelte operate;
4) indicazioni sul programma finanziario per l'attuazione del Piano.
Art. 22. Articolazione
zonale.
1. In ciascun Parco regionale deve essere prevista la seguente
articolazione:
a) zona di riserva integrale (zona «A») in cui l'ambiente è conservato
nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono
protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione
dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare
sotto il controllo dell'Ente Parco. Le zone a riserva integrale debbono essere
individuate fra quelle prive di insediamenti permanenti abitativi o produttivi.
E' vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. Le aree
destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprietà
pubblica;
b) zona di riserva generale (zona «B»). Ogni attività deve essere rivolta
al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed
incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la
manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le
finalità del Parco;
c) zona di riserva controllata (zona «C»). Vanno incentivate le attività
agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento
dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le
attività socio-economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali
compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle
strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei, servizi
complementari al Parco.
2. Gli strumenti di piano esistenti e quelli in via di formazione
dovranno prevedere:
a) la progressiva attenuazione dei guasti urbanistici in atto;
b) la armonizzazione paesaggistica delle nuove strutture edilizie, alle
impostazioni architettoniche esistenti;
c) il recupero e/o restauro del patrimonio edilizio appartenente al
tessuto urbano di significato storico;
d) la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo
all'artigianato ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla
tipicità dei prodotti.
3. Tutte le opere pubbliche che dovranno essere realizzate all'interno
delle zone «B» e «C» ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed i
rimboschimenti dovranno ricevere l'approvazione dell'Ente Parco.
4. In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui
all'art. 11 comma terzo della Legge 394/91. Eventuali deroghe possono essere
concesse, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 11 della
Legge 394/91, dall'Ente Parco. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti nel
regolamento di ciascun Parco.
TITOLO V
Vigilanza e Sanzioni
Art. 23. Vigilanza.
1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente
legge e affidata agli agenti di Polizia Urbana e locale, agli agenti del Corpo
Forestale dello Stato, alle guardie giurate ambientali della Regione Campania,
alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche.
ai guardiacaccia e guardiapesca delle Amministrazioni provinciali nonché alle
apposite guardie giurate nominate dall'Autorità competente su richiesta degli
Enti Parco ed Associazioni naturaliste e protezionistiche conformemente a
quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nel numero di almeno tre agenti per struttura
incrementato di una ulteriore unità per ogni 1.000 ettari di superficie
vincolata.
Art. 24. Sanzioni relative
ai Parchi e Riserve naturali.
1. Per la violazione dell'art. 22 si applicano sanzioni amministrative
da L. 500.000 a L. 5.000.000 ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. L'entità della sanzione verrà desunta:
a) dalla gravità della violazione;
b) dall'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione;
c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;
d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.
3. Gli agenti che accertino infrazioni procedono alla confisca dei
prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.
Art. 25. Oblazione e
definizione amministrativa delle sanzioni di cui al precedente art. 24.
1. Gli agenti che hanno accertato violazioni alla presente legge,
contestano immediatamente l'infrazione al l'interessato a mezzo di apposito
verbale da trasmettere in copia all'Autorità da cui dipendono, ed al Direttore
dell'Ente Parco.
2. In caso di impossibilita di contestazione immediata, il Presidente dell'Ente
Parco, su invio del Direttore, provvederà alla notifica ai sensi delle
disposizioni vigenti
3. Il Presidente dell'Ente Parco, entro trenta giorni dall'avvenuta
notifica, con propria ordinanza, stabilisce, tenuto conto delle modalità di cui
al precedente articolo, l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al
trasgressore, da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale
intestato alla Tesoreria dell'Ente Parco.
4. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni
dalla notifica al Presidente della Giunta Regionale che, con motivato
provvedimento può accogliere o rigettare il ricorso.
5. Copia del ricorso va inviata anche al Presidente dell'Ente Parco che
ha emesso l'ordinanza.
6. Trascorsi trenta giorni senza che il trasgressore abbia provveduto ad
oblare la sanzione o abbia prodotto ricorso, si procede alla riscossione
forzata secondo le norme previste dalla legislazione vigente.
Art. 26. Proventi delle
sanzioni di cui all'art. 25.
1. I fondi introitati dall'Ente Parco provenienti dal pagamento delle
sanzioni amministrative di cui alla presente legge, verranno iscritti in un
apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati
per la tutela del patrimonio naturale.
TITOLO VI
Norme finanziarie
Art. 27. Finanziamento.
1. La Regione finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla
realizzazione dei Parchi e delle riserve, concorre altresì alle spese per la
gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi
previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.
2. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite oltre che
da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi
pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni
mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la
gestione.
3. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in
sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate
richieste dei singoli Enti Parco, il programma di interventi finalizzati e la
realizzazione e gestione dei Parchi e Riserve con la relativa previsione di
spesa ad una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso.
4. La determinazione della spesa di ciascun esercizio finanziario è
effettuata in sede di approvazione del bilancio di competenza.
5. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono
accreditate agli Enti Parco con provvedimento del Presidente della Giunta
Regionale a norma dell'art. 55 della
legge regionale n. 20 del 27 luglio 1978 da adottarsi entro 30 giorni
dall'approvazione del bilancio di competenza.
Art. 28. Oneri e
finanziamenti.
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, quantizzati per l'anno finanziario 1993 in lire 20.000.000.000,
si farà fronte per 10.000.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 1352
dello stato di previsione della spesa e per 10.000.000.000 con lo stanziamento
di cui al capitolo 1354 dello stato di previsione della spesa, di nuova
istituzione, con la denominazione «Fondo per la istituzione ed il funzionamento
dei Parchi e riserve naturali per la realizzazione di Piani e Programmi per la
valorizzazione e tutela ambientale», mediante prelievo dell'occorrente somma ai
sensi dell'art. 30 della Legge Regionale
n. 20 del 27 luglio 1978, dal cap. 1030 dello stato di previsione della
Spesa per l'anno finanziario 1992, che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di
approvazione del bilancio annuale in base alle disponibilità del bilancio
medesimo.
Art. 29. Dichiarazione di
urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127,
secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3) Necessità di attivazione e funzionamento
Nonostante l'attività legislativa
regionale di cui innanzi, integrata anche dalla emanata legge regionale 18 novembre 1995, n. 24, come stabilito
dall'art. 7 della L.R. 24/95 cit.,
si deve constatare un rallentamento della Regione nella attuazione regionale
sia nella perimetrazione del Parco, che nella nomina di sua competenza del
presidente dell'Ente Parco.
A fronte di tale inerzia, nel 1998,
la competente commissione regionale ha effettuato una serie di interventi di
audizione degli enti locali vuoi per le esigenze da concordare rispetto alla
specificità dei singoli parchi, vuoi
per discutere dei limiti e vincoli che si impongono per legge, al fine
di evitare dei vincoli perenni e quel tutto fermo che non aiuta certo gli
abitanti coraggiosi del Matese.
Si attende che la Regione compia quei
passi necessari ad attivare la costituzione degli organi del Parco, a partire
dalla nomina del Presidente che naturalmente ci si auspica sia un cittadino del
Matese, non solo, ma un profondo conoscitore delle problematiche della zona, un
competente rispetto alla gestione che dovrà affrontare e soprattutto un appassionato
della natura e dell'ambiente, capace di far da traino per una zona che stenta
in ogni campo a decollare ed a ritrovare la sua vera funzionalità vitale
rispetto al contesto provinciale e regionale, ma particolarmente rispetto alle
concrete potenzialità che possiede e che da anni sono rimaste compresse e
stentano ad affiorare.
4) Prospettive per lo sviluppo del
territorio, della popolazione, delle attività economiche, turistiche e di
indotto.
Il parco produce posti di
lavoro:deve,infatti, svolgere innanzitutto attività non direttamente produttive
come quelle di tutela e quelle scientifiche.
Il parco,poi, è una vera e propria
azienda autonoma che interviene nell'agricoltura e promuove il turismo, con il
risultato di un aumento dell'occupazione e del reddito nell'area interessata.
Il parco regionale può,peraltro,
richiedere investimenti e spese relativamente agli interventi costosi per le
alterazioni subìte dal territorio.
Inoltre il parco potrebbe dare alle
economie locali sensibili benefici pilotando il rilancio di attività agricole
decadute,alla organizzazione ed al commercio di pregiati prodotti del
sottobosco,come le fragole,gli asparagi,l'origano e quant'altro.
Potrebbe incentivare e pungolare
sistemi e tecniche agricole su territori in parte abbandonati,riportando l'uomo
a presidio di terreni altrimenti destinati ad un lento ma sicuro abbandono con
conseguenti possibilità di erosione, di franamenti e di incendi.
Altra attività di salvaguardia e
protezione del territorio,di cui dovrà interessarsi il parco,è quella forestale
con la doppia utilità: di produrre legname in cui l'Italia copre meno di un
terzo del fabbisogno,stimato in 35 milioni di metri cubi l'anno e conservare e
proteggere il suolo. Inoltre la politica della forestazione può coniugarsi con
il turismo offrendo spazi attrezzati per il godimento di paesaggi eccezionali
(ostelli e villaggi di bungalows),consentendo la pesca sotto controllo nei
fiumi e nei laghi ed altre attività sportive come l'equitazione,il trekking,
creando, conservando e ben segnalando i sentieri da percorrere a piedi, a
cavallo, in bicicletta.
Da studi effettuati è stato
indicativamente stimato che il 50% della spesa annua di un Parco è assorbita
dalla tutela e dalla riqualificazione ambientale: affitti di terreni, compensi
ai proprietari per divieti di sfruttamento, indennizzi per danni provocati
dagli animali protetti, ripopolamenti faunistici, piantagioni, opere di
ripristino in zone dissestate ecc.; il 30% delle spese è per il personale, per
il funzionamento dell'ente-parco, per la manutenzione; il 10% va alla ricerca
scientifica e alle pubblicazioni, anche a carattere divulgativo; il 10% alla
organizzazione di visite guidate, alla propaganda turistica, al funzionamento
dei centri di informazioni.
I benefici ambientali e culturali
sfuggono a qualsiasi contabilità, quelli economici e sociali possono essere
stimati cominciando dall'occupazione: da 40 a 50 persone comprendendo il
personale direttivo e scientifico, gli impiegati, i guardaparco,gli operai.
Un beneficio economico certo e
rilevante è quello del turismo.
Oltre 900 mila visitano i parchi
nazionali d'Abruzzo, dello Stelvio, del Gran Paradiso.Più di 50 mila persone
l'anno visitano almeno per alcune ore il giardino alpino "Paradisia"
di Valnontey, nei pressi di Cogne.
Il giro d'affari derivante è a tutto
vantaggio delle comunità locali.
E si badi, il Parco del Matese
possiede già elementi di fruizione naturale invidiabili come i Laghi del
Matese,di Letino e di Gallo Matese,i fiumi Lete, Sava ed i molteplici torrenti
presenti a tutte le altezze, i luoghi di particolare pregio naturale che
sarebbe lungo elencare, le grotte carsiche numerose da quella della Neve a
Campo Braca a quelle più famose ma meno note di Cauto tra Valle Agricola e
Letino,per non dimenticare l'inabbisamento del fiume Lete ed il suo ricomparire
nella sottostante plaga di Prata Sannita.
Né in verità mancano attrazioni ed
emergenze storico archeologiche distinte in testimonianze
sannito romane dal VII secolo a.C. al X secolo:dalle necropoli alle
acropoli, alle fortificazioni, alle mura sannite; testimonianze medioevali:dai Castelli, alle fortificazioni,
ai conventi; frammenti ed altri
ritrovamenti:dalle epigrafi romane, ai frammenti sanniti, agli
acquedotti e criptoportici,alle terme romane; luoghi di culto:dalla grotta di S.Silvestro in Valle
Agricola a S.Maria a Castello in Letino, alla grotta di S.Michele in S.Angelo d'Alife,
a S.Maria Occorevole in Piedimonte Matese, alla chiesa di S.Maria del Bagno in
Gioia Sannitica o alla Chiesa di S.Felice martire in Curti di Gioia Sannitica.
E non si devono dimenticare le
numerose sorgenti disseminate a tutte le altezze sul Matese a partire da
quelle del Torano di Piedimonte Matese, a quella di S.Maria,nei pressi del Lago
Matese,in S.Gregorio Matese, a quella della Prece, nei pressi di Monte
S.Silvestro,in Valle Agricola, a quella,per finire di Capo Lete,in Letino al
Campo delle Secine.E che dire delle sorgenti di acque minerali presenti nel
parco del Matese? Una di esse è ormai diventata rinomata, quella di acqua
minerale ferruginosa e solforosa, con bagni minerali, presente in Pratella, ma non trascurabili sono
quelle presenti in località Ponte Landolfo di Ciorlano (ferruginose-solforose)
e quelle meno note di Ailano (solforose).
Sono da indicare ed evidenziare le
aree di vetta (sup. ai 1300 m.):M.Miletto, M.La Gallinola,M.Mutria, M.Janara,M.Pastonico,
per gli appassionati delle alture.
Ma, altrettanto accattivanti e
fruibili sono le aree carsiche come la Conca del Lago Matese, Campo
delle Secine,la conca di Valle Agricola,Campo Braca-Valle Cupa,Campo Rotondo.
Così pure da scoprire ed ammirare sono le incisioni idrogeologiche come
il Vallone Rava ed il Vallone del Torano con la splendida Valle dell'Inferno.
Da questa sintetica indicazione delle
emergenze naturali-archeologico-storiche ed ambientali dell'area del Matese è
facile intuire l'importanza della fruibilità turistica, naturale ed ambientale del Parco del
Matese, sol che si ponga mano ad un serio programma di sviluppo, ad un
coordinato impegno e soprattutto alla creazione di standards minimi di
attrezzature alberghiere e di ricezione ed intrattenimento.
L'Ente Parco può certamente essere un
volano di sviluppo anche in relazione alla fruizione turistica del Matese.
Connessa ad esso deve sussistere o
crearsi la volontà di far rivivere
attività artigianali e/o familiari, talvolta prettamente locali, in un
nuovo contesto di cooperazione moderna e lungimirante,come la lavorazione del
legno (utensili da cucina, souvenirs), la lavorazione del vimine (Raviscanina),
quella del merletto, del tombolo, del ricamo; lo studio e la riscoperta dei
costumi, delle tradizioni, dei dialetti, dei canti popolari; la raccolta delle
tradizioni alimentari e la proposizione di prodotti e ricette locali;lo studio
e la riscoperta di sagre e rappresentazioni antiche, di leggende e di quanto
possa identificarsi con la tradizione culturale sannita e matesina.
Tutto quanto innanzi esposto deve far
parte di un pacchetto offerto dalla gente del Matese a chiunque entri in contatto
in qualche modo con il territorio per non disperdere il patrimonio
storico-culturale, ma soprattutto per far sì che diventi un'offerta attuale,
foriera anche di ricchezza per l'economia ormai grama in cui versa il Matese.
Piedimonte Matese,24 luglio 1999
Avv. Luigi Cimino
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[1]Nota. La Corte Costituzionale,
con sentenza n. 282 del 14.7.2000, dichiarò la incostituzionalità di questo
articolo per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la
mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali
protette regionali dei singoli Enti locali, il cui territorio poteva essere
ricompreso in una di queste, attraverso conferenze apposite.
Lo stesso articolo fu sostituito dall’art. 34 della L.R.
18/2000 nel modo seguente:
1) La Giunta Regionale, sentita la III e IV Commissione Consiliare
Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve naturali conformemente al
documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale da destinare a
protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi
da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area
protetta sul territorio;
2) Il documento di indirizzo, di cui al comma precedente,
viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le Province, le
Comunità Montane e i Comuni interessati all’istituzione dell’area protetta.