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Parco Regionale del Matese

 

(e Legge Regionale 01/09/1993, n.33)

 

Natura, necessità, prospettive.

 

1)     Il concetto di parco

2)     Natura del parco: legislazione statale e regionale

3)     Necessità di attivazione e funzionamento

4)     Prospettive per lo sviluppo del territorio, della popolazione, delle attività economiche, turistiche e di indotto.                               

                                                          dell'avv. Luigi Cimino

 

 

 

1) IL CONCETTO DI PARCO:   Difesa della natura e dell'uomo.

 

Alla base della cultura della costituzione dei parchi dovrebbe porsi  innanzitutto un modo diverso di confrontarsi con l'ambiente naturale.

Tutti accettano ormai la necessità di conservare  monumenti,aree archeologiche, chiese,palazzi, ma non tutti sentono come utile, necessario ed indilazionabile  la protezione dei beni ambientali e naturali, forse perché l'ambiente naturale,pur considerandolo come parte integrante di ognuno di noi, lo avvertiamo ancora come fattore esogeno alla nostra essenza e perciò estraneo.

La comprensione dell'ambiente naturale è ancora lontana dalla nostra mentalità e dalla nostra cultura troppo ancorata ancora ad un'educazione letteraria, umanistica, antropocentrica che purtroppo non ci ha consentito di sentire la natura come parte integrante della vita di ognuno di noi e la continuiamo ad immaginare come esterna, a noi connessa, indispensabile alla vita, ma pur sempre esterna e,perciò, diversa da noi.

Anzi la nostra cultura finora ci ha fatto considerare la natura come elemento esteriore da sfruttare, da sottomettere ai nostri bisogni,da utilizzare semplicemente, molto spesso dimenticando che le trasformazioni inferte ad essa potevano in qualche modo ritorcersi contro l'uomo semplicemente perchè non  rispettose delle leggi che regolano la natura e l'ambiente.

Abbiamo peraltro da sempre ritenuto che la natura fosse inesauribile,una fonte eterna di vantaggi per l'uomo, non conoscendone i principi regolatori, non avendone una conoscenza scientifica e geografica e non avendo mai approfondito neppure l'aspetto statistico dei fenomeni rilevatori di una insofferenza sempre più profonda tra l'equilibrio delle forze della natura e lo squilibrio che l'uomo, spesso inavvertitamente, andava nel tempo provocando e sempre più inferendo all'assetto delle forze della natura e dell'ambiente.

Da queste considerazioni semplici e perciò oltremodo veritiere e riscontrabili deriva la necessità di porci rispetto alla natura ed all'ambiente con un'angolazione totalmente diversa: dobbiamo rinunciare cioè di pretendere di essere sfruttatori e padroni della terra anche perché le risorse sono limitate e scarse e che, se distrutte, non possono più essere ricostituite.

E d'altra parte, com'è a tutti sempre più evidente,è dalla diversa impostazione del rapporto culturale e di posizione rispetto alla natura ed all'ambiente, quello di sfruttamento o quello di rispetto, che sorge anche una cultura di conservazione per vivere meglio o di distruzione dell'ambiente in cui si vive per morire e perire con esso.

E' sul  superamento di questa dicotomia che si può impostare un diverso approccio con la natura e con l'ambiente e,così,rendere anche migliore la vita dell'uomo.

E' da tale convincimento che è sorta la cultura della istituzione dei parchi e delle riserve ed è per questo stesso motivo che riteniamo non solo utile ma necessaria l'istituzione ed il corretto funzionamento del Parco regionale del Matese, con la ulteriore precisazione che "la conservazione della natura e dell'ambiente del Matese" non vuol dire affatto "imbalsamare" il territorio, ma che la tutela mira invece a mantenere in vita l'ambiente naturale ed a proteggere la collettività e le stesse popolazioni interessate.

Il parco va visto non come un'insieme di vincoli e divieti, ma, come di fatto è, un volano di sviluppo, un propulsore di attività adeguate, un'organizzazione di vita più congeniale con l'ambiente ed anche una programmazione seria, concreta, non aleatoria,rispettosa e scientificamente programmata che non esclude affatto il progresso delle popolazioni che vivono in esso e soprattutto non esclude interventi congeniali allo sviluppo, ma pur sempre rispettosi dell'equilibrio naturale ed ecologico.

La cementificazione selvaggia,l'asfalto sconsiderato crea frane, piene e lutti,l'utilizzazione corretta della natura crea ricchezza, favorisce l'agricoltura ed il turismo, il soggiorno culturale e sociale, le attività indotte e correlate all'ambiente: bisogna saper coniugare le esigenze vitali dell'uomo e,quindi,

l' economia con le risorse che offre la natura e l'ambiente, in un rapporto equilibrato e nuovo.

 

 

 

2) Natura del parco: legislazione statale e  regionale.

 

Già la legislazione statale aveva aveva tutelato categorie di beni individuate dall'art.1 delle legge 29 giugno 1939,n.1497 e dall'art.1 della legge 8 agosto 1985,n.431.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali aveva,poi, individuato gli ambiti territoriali da sottoporre a tutela ambientale con i DD.MM. 28 marzo 1985, relativi appunto alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art.2 del D.M.21 settembre 1984.

Infine lo stesso Ministero ha approvato il piano territoriale paesistico ambito massiccio del Matese con relative norme di attuazione nel dicembre 1996.

La Regione Campania ha emanato numerose norme per l'assetto e l'utilizzazione del territorio e prima fra tutte la legge 23/02/1982

Numero:   10, con due soli articoli avente come oggetto:Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: "Tutela dei beni ambientali".

Essa è una legge importante perché riguarda le funzioni sub delegate dalla Regione Campania, in materia di Beni ambientali,  esercitate in conformità alle direttive allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della richiamata legge.

Essa,in allegato, prevede,infatti, le DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SUB-DELEGATE DALLA  REGIONE CAMPANIA ALLE COMUNITA' MONTANA E PROVINCE CON LEGGE 1 SETTEMBRE 1981, N. 65:TUTELA DEI BENI AMBIENTALI.

Poi la Regione Campania, sempre in materia di beni ambientali e tutela dall'inquinamento, ha emanato la Legge Regionale 22 aprile 1993, n. 19. Norme di procedura per l'adozione e approvazione dei piani paesistici (*).(B.U. n. 20 del 3 maggio 1993).

Con la stessa all'art.1 prevede espressamente:

" Art. 1. Oggetto.

     1. La Presente legge regionale definisce le procedure per l'adozione e l'approvazione dei Piani paesistici, redatti ai sensi dell'articolo 1/bis della Legge 431/85 nonché le misure di salvaguardia.

     2. I Piani paesistici, di cui al precedente comma, interessano l'elenco delle zone delimitate dai DD.MM. 28 marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1985).

     3. Ciascun Piano paesistico, di cui ai comma precedenti e a cui è allegata la Cartografia prevista dalla delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 1989, n. 7630 è approvato con Legge Regionale.

     4. Eventuali, successive varianti a ciascun Piano, dovute a nuove circostanze conoscitive e/o a nuovi eventi naturali che determinino incongruenze tra lo stato reale del territorio e l'apparato conoscitivo dei Piani, vengono approvate con Legge Regionale e secondo le procedure della presente Legge."

All'art.2,prevede le procedure, all'art. 3, la cartografia, all'art. 4 la norma transitoria e l'art.5 la dichiarazione d'urgenza.

Va altresì precisato che questa legge è stata sostituita dalla  L.R. 18 novembre 1995, n. 24, come stabilito dall'art. 7 della L.R. 24/95 cit.

La stessa Regione finalmente con LEGGE REGIONALE 1 settembre 1993, n. 33.

Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania, (B.U. n. 39 del 6 settembre 1993)., istituisce i parchi e le riserve naturali in Campania, tra cui il Parco del Matese.

La riportiamo integralmente per una maggiore e concreta conoscenza della legislazione che interessa appunto l'argomento che stiamo trattando.

    

 

    TITOLO I

Principi generali

 

 

     Art. 1. Finalità e ambito della legge.

     1. La presente Legge, ai sensi della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nel rispetto degli accordi internazionali e in armonia con le vigenti leggi nazionali e di attuazione dell'art. 5 dello Statuto Regionale, detta principi e norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette al fine di garantire e promuovere in forma coordinata, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Campania.

     2. Ai fini della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

     3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al precedente comma, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

     a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici.

     b) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.

     c) promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

     d) difesa e ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici.

     4. I territori sottoposti a tale regime di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

     5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, la Regione e gli Enti Locali, in armonia con le direttive statali, attuano forme di cooperazione e di intesa secondo quanto previsto dall'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

 

     Art. 2. Classificazione delle Aree naturali protette.

    ... omissis...

     Art. 3. Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette.

    Omissis

     Art. 4. Compiti del Comitato Consultivo Regionale per le Aree protette.

    ...Omissis...

TITOLO II

Individuazione e istituzione delle aree protette

 

 

     Art. 5. Individuazione delle Aree naturali protette.

     1. Con la presente legge è approvato il programma delle Aree naturali protette di cui al seguente elenco:

 

     a) SISTEMI PARCHI E RISERVE

 

     1) Matese

     2) Roccamonfina e foce Garigliano

     3) Taburno-Camposauro

     4) Partenio

     5) Foce Volturno e costa di Licola

     6) Campi Flegrei

     7) Monti Lattari

     8) Monti Picentini

     9) Monti Eremita-Marzano

     10) Foce Sele e Tanagro

     11) Lago Falciano

 

 

     Art. 6[1]. Istituzione delle Aree naturali protette.

     1) Per la istituzione delle Aree naturali protette si adotta la seguente procedura:

     a) Con decreti temporanei del Presidente della Giunta Regionale, da emanare entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, vengono istituiti, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui al precedente art. 3, i Parchi e le Riserve Naturali con le seguenti indicazioni:

     1) la perimetrazione del territorio da destinare a Parco Riserva;

     2) la descrizione dei luoghi;

     3) la probabile zonizzazione per la predisposizione del piano territoriale;

     4) le misure transitorie di salvaguardia

     b) I decreti di istituzione vengono notificati agli Enti Territoriali interessati che, entro 30 giorni, possono formulare osservazione e proposte;

     c) la Giunta Regionale entro i successivi 60 giorni, su proposta del Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette, e sentite la III e IV Commissione Consiliare, istituisce in via definitiva, con singoli provvedimenti, i Parchi e le Riserve Naturali, con le indicazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, della precedente lettera a) e le misure di salvaguardia in attesa del Piano Territoriale e del relativo Regolamento.

 

TITOLO III

Gestione delle aree naturali protette

 

 

     Art. 7. Gestioni dei Parchi.

     1. La gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti-Parco con personalità giuridica di diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     2. Sono organi dell'Ente:

     a) il Presidente

     b) il Consiglio Direttivo

     c) la Giunta esecutiva

     d) il Collegio dei Revisori dei Conti

     e) la Comunità dal Parco

 

 

     Art. 8. Il Presidente dell'Ente Parco.

     1. Il Presidente dell'Ente Parco viene nominato dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori alle Foreste, alla Urbanistica e all'Ecologia, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti ai sensi della Legge n. 26 del 24 aprile 1980 e prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprano cariche elettive e/o amministrative negli Enti Locali, negli organi di gestione di Enti Regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee.

     2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente.

     3. Ulteriori compiti e funzioni del Presidente sono definiti per statuto ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 394/91.

 

 

     Art. 9. Il Consiglio Direttivo.

     1. Il Consiglio Direttivo è costituito da:

     a) il Presidente dell'Ente Parco;

     b) un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;

     c) un rappresentante per ogni Comunità Montana territorialmente interessata;

     d) un rappresentante per ogni Provincia interessata;

     e) tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

     f) tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio.

     2. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

     3. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente ed in particolare.

     a) adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3, il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui al successivo art. 18;

     b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

     c) elabora ed adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale che dovrà pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi.

     d) L'organico del Parco sarà costituito da personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale opportunamente distaccato.

     5. Il Consiglio viene nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati.

     6. Gli Enti, Associazioni ed Organizzazioni che entro trenta giorni dalla richiesta non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, saranno considerati rinunciatari.

 

 

     Art. 10. Giunta esecutiva.

     1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente Parco e garantendo comunque la rappresentanza di un componente di nomina delle Associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, tra quelli già presenti nel Consiglio Direttivo.

     2. Vi partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente Parco.

     3. Funge da segretario un dipendente dell'Ente Parco indicato dal presidente dell'Ente.

     4. La Giunta Esecutiva predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed adotta iniziative atte a favorire la realizzazione dei fini istituzionali dell'Area naturale protetta secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette.

 

 

     Art. 11. Finalità.

     1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composti da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui uno su designazione del Ministero del Tesoro, entro un anno dall'istituzione dell'Area naturale protetta, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

 

 

     Art. 12. Comunità del Parco.

     1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco, dai Presidenti delle Province e delle Comunità Montane interessate, dal Presidente della Giunta Regionale.

     2. La Comunità è Organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. Il suo parere è obbligatorio su:

     a) regolamento del Parco;

     b) piano del Parco;

     c) bilancio e conto consuntivo;

     d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti.

     3) La Comunità delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo sul piano pluriennale economico, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dalla Regione, vigila inoltre, sulla sua attenzione. La Comunità adotta un proprio regolamento.

     4. La Comunità elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando venga richiesto dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.

 

 

     Art. 13. Il Direttore dell'Ente Parco.

     1. Il Direttore dell'Ente Parco è scelto sulla base di pubblico concorso per titoli ed esami tra persone in possesso del diploma di laurea.

     2. Costituiscono titoli preferenziali specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo ambientalistico o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale.

     3. La Carica di Direttore dell'Ente Parco è incompatibile con quella di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale o provinciale, Consigliere Comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti, Sindaco e Assessore Comunale, Presidente o Assessore di Comunità Montana.

     4. Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione - I requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della Giunta Regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

     5. Al Direttore dell'Ente compete la gestione ed il coordinamento delle attività del Parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

     6. Il Direttore dell'Ente prevede alla realizzazione di quanto previsto nel piano del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio Direttivo.

     7. Il Direttore dell'Ente sovrintende, inoltre, alla raccolta dei dati, alla promozione di studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza dei Parchi; accerta, anche mediante aerofotogrammetria annuale da effettuare nei periodi invernali, eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio.

     8. Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e/o amministrative) rapporti-denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti i Parchi di cui egli venga a conoscenza.

     9. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di esso, il Direttore dell'Ente può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dal Consiglio e quest'ultimo procede al riesame e decide, su parere obbligatorio del Consiglio Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

 

 

     Art. 14. Convenzioni.

     1. La Giunta esecutiva può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati a norma dell'art. 23 della Legge 394/91, per promuovere iniziative scientifiche, turistiche ed educative.

     2. Le convenzioni di cui innanzi, per essere esecutive, debbono essere approvate dalla Giunta Regionale.

 

 

     Art. 15. Funzioni amministrative di controllo.

     1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge, nonché le funzioni di vigilanza e controllo per ciascuna area protetta relativamente all'osservanza delle norme di legge e dei relativi regolamenti vengono espletate dal Settore Foreste, Settore Ecologia, Settore Politica del Territorio e Settore Tutela Beni Paesistico- Ambientali e Culturali.

     2. In caso di inosservanza delle norme di attuazione, di inerzia prolungata o grave inadempienza da parte degli organi di gestione degli Enti Parco, il Presidente della Giunta Regionale interviene con propri provvedimenti che prevedono la nomina di appositi commissari ad acta, o, in caso di grave inadempienza lo scioglimento degli organi amministrativi degli enti di gestione delle Aree naturali protette.

 

 

     Art. 16. Edificazione Ambientale.

     1. I Comuni e le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, le Associazioni ambientaliste e protezioniste, gli Enti Parco, possono richiedere alla Regione Campania il finanziamento di attività divulgative per diffondere le nozioni relative alla conoscenza del patrimonio naturale, alle funzioni esplicate dallo stesso, nonché ogni altra iniziativa atta a far conoscere le specie oggetto di tutela della presente legge e la corretta fruizione del patrimonio naturale.

     2. L'Ente favorirà le visite ed i rapporti con scolaresche di ogni ordine e grado.

 

 

     Art. 17. Gestione delle Riserve Naturali.

     1. Per la gestione delle Riserve naturali ricadenti sull'intero territorio di ciascuna provincia è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un unico Ente che ha competenza su tutte le altre aree della provincia. Esso avrà la stessa articolazione gestionale degli Enti Parco.

     2. Dell'Ente di cui innanzi faranno parte le Riserve regionali già istituite.

 

TITOLO IV

Piani Territoriali

 

 

     Art. 18. Strumenti di attuazione.

     1. Piano territoriale del Parco:

     a) il Consiglio del Parco, entro sei mesi dell'insediamento degli Organi dell'Ente, adotta, sentito il parere della Comunità del Parco, un progetto di assetto territoriale del Parco, stabilisce i confini definitivi e la zonizzazione del territorio secondo l'articolazione prevista dall'art. 22;

     b) il progetto viene depositato nella sede dell'Ente di gestione nonché della segreteria di ogni Comune territorialmente interessato al Parco per la durata di trenta giorni, consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; di tale deposito viene data notizia con avvisi sulla stampa-locale;

     c) entro trenta giorni successivi al deposito, chiunque può presentare osservazioni;

     d) il Piano territoriale del Parco, unitamente alle osservazioni ed alle eventuali controdeduzioni dell'Ente di gestione, viene inoltrato alla Giunta Regionale che, sentito il Comitato Consultivo Regionale di cui al precedente art. 3 della presente legge, lo invia alle Commissioni Consiliari III e IV. Le suddette Commissioni inviano il Piano Territoriale con il relativo parere al Consiglio Regionale, per l'approvazione.

     2. Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili:

     a) il Consiglio del Parco predispone un progetto di Piano economico sociale che viene approvato secondo le stesse modalità del Piano territoriale del Parco.

 

 

     Art. 19. Contenuti del Piano territoriale del Parco.

     1. Il Piano territoriale del Parco formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'Area, indicando sia gli obiettivi generali e di settore che le priorità e precisando, mediante azzonamento, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.

     2. In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturali:

     a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico e naturale, elencando i Comuni interessati;

     b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

     c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;

     d) stabilisce le direttive dei criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei Piani Urbanistici comunali ed intercomunali per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali Piani rispetto agli obiettivi prioritari più sopra enunciati;

     e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per strutture ed attrezzature collegate al tempo libero, sempre nel rispetto dell'obiettivo prioritario sopra enunciato.

     3. Il Piano territoriale del Parco, nelle sue norme di attuazione ne specifica le previsioni immediatamente attuative:

     a) che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai Piani Regolatori Generali o Programmi di fabbricazione vigenti;

     b) che consentono la salvaguardia temporanea nel territorio interessato fino al loro recepimento, da parte dei Comuni interessati, nei propri strumenti urbanistici locali da adottare;

     c) che vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere o adeguare i Piani Urbanistici comunali ed intercomunali.

     4. Le previsioni del Piano territoriale del Parco sono obbligatorie nei confronti dei Comuni, i quali sono tenuti ad adeguarvi gli strumenti urbanistici.

     5. In ogni caso le previsioni del Piano territoriale del Parco, in attuazione dei precedenti articoli, sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti vigenti.

 

 

     Art. 20. Durata ed effetti del Piano territoriale del Parco.

     1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i Piani territoriali dei Parchi hanno efficacia a tempo indeterminato.

     2. I Comuni il cui territorio sia incluso, in tutto od in parte, nei Piani, debbono, ai sensi dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, uniformare i propri strumenti urbanistici entro i termini stabiliti nel Piano territoriale del Parco.

     3. Nelle more di tale procedura, restano vigenti le norme vincolistiche provvisorie contenute nelle singole leggi istitutive.

     4. E' fatto obbligo ai Comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici attenersi alle direttive dei Piani territoriali dei Parchi.

 

 

     Art. 21. Elementi del Piano territoriale del Parco.

     1. Il Piano territoriale del Parco è costituito:

     a) dalle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:25.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal Piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

     b) dalle norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e determinare la portata dei suoi contenuti, nonché le direttive ed i criteri metodologici per i Piani comunali ed intercomunali con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative delle modalità di attuazione dei detti Piani, degli standards urbanistici;

     c) da una relazione illustrativa che espliciti:

     1) gli obiettivi generali e di settore assunti;

     2) i criteri programmatici e di metodo seguiti;

     3) le scelte operate;

     4) indicazioni sul programma finanziario per l'attuazione del Piano.

 

 

     Art. 22. Articolazione zonale.

     1. In ciascun Parco regionale deve essere prevista la seguente articolazione:

     a) zona di riserva integrale (zona «A») in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente Parco. Le zone a riserva integrale debbono essere individuate fra quelle prive di insediamenti permanenti abitativi o produttivi. E' vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. Le aree destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprietà pubblica;

     b) zona di riserva generale (zona «B»). Ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco;

     c) zona di riserva controllata (zona «C»). Vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socio-economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei, servizi complementari al Parco.

     2. Gli strumenti di piano esistenti e quelli in via di formazione dovranno prevedere:

     a) la progressiva attenuazione dei guasti urbanistici in atto;

     b) la armonizzazione paesaggistica delle nuove strutture edilizie, alle impostazioni architettoniche esistenti;

     c) il recupero e/o restauro del patrimonio edilizio appartenente al tessuto urbano di significato storico;

     d) la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo all'artigianato ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla tipicità dei prodotti.

     3. Tutte le opere pubbliche che dovranno essere realizzate all'interno delle zone «B» e «C» ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed i rimboschimenti dovranno ricevere l'approvazione dell'Ente Parco.

     4. In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui all'art. 11 comma terzo della Legge 394/91. Eventuali deroghe possono essere concesse, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 11 della Legge 394/91, dall'Ente Parco. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti nel regolamento di ciascun Parco.

 

TITOLO V

Vigilanza e Sanzioni

 

 

     Art. 23. Vigilanza.

     1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge e affidata agli agenti di Polizia Urbana e locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie giurate ambientali della Regione Campania, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche. ai guardiacaccia e guardiapesca delle Amministrazioni provinciali nonché alle apposite guardie giurate nominate dall'Autorità competente su richiesta degli Enti Parco ed Associazioni naturaliste e protezionistiche conformemente a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nel numero di almeno tre agenti per struttura incrementato di una ulteriore unità per ogni 1.000 ettari di superficie vincolata.

 

 

     Art. 24. Sanzioni relative ai Parchi e Riserve naturali.

     1. Per la violazione dell'art. 22 si applicano sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000 ed il ripristino dello stato dei luoghi.

     2. L'entità della sanzione verrà desunta:

     a) dalla gravità della violazione;

     b) dall'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

     c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;

     d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.

     3. Gli agenti che accertino infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.

 

 

     Art. 25. Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni di cui al precedente art. 24.

     1. Gli agenti che hanno accertato violazioni alla presente legge, contestano immediatamente l'infrazione al l'interessato a mezzo di apposito verbale da trasmettere in copia all'Autorità da cui dipendono, ed al Direttore dell'Ente Parco.

     2. In caso di impossibilita di contestazione immediata, il Presidente dell'Ente Parco, su invio del Direttore, provvederà alla notifica ai sensi delle disposizioni vigenti

     3. Il Presidente dell'Ente Parco, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con propria ordinanza, stabilisce, tenuto conto delle modalità di cui al precedente articolo, l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore, da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria dell'Ente Parco.

     4. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla notifica al Presidente della Giunta Regionale che, con motivato provvedimento può accogliere o rigettare il ricorso.

     5. Copia del ricorso va inviata anche al Presidente dell'Ente Parco che ha emesso l'ordinanza.

     6. Trascorsi trenta giorni senza che il trasgressore abbia provveduto ad oblare la sanzione o abbia prodotto ricorso, si procede alla riscossione forzata secondo le norme previste dalla legislazione vigente.

 

 

     Art. 26. Proventi delle sanzioni di cui all'art. 25.

     1. I fondi introitati dall'Ente Parco provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la tutela del patrimonio naturale.

 

TITOLO VI

Norme finanziarie

 

 

     Art. 27. Finanziamento.

     1. La Regione finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione dei Parchi e delle riserve, concorre altresì alle spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.

     2. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione.

     3. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste dei singoli Enti Parco, il programma di interventi finalizzati e la realizzazione e gestione dei Parchi e Riserve con la relativa previsione di spesa ad una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso.

     4. La determinazione della spesa di ciascun esercizio finanziario è effettuata in sede di approvazione del bilancio di competenza.

     5. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate agli Enti Parco con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale a norma dell'art. 55 della legge regionale n. 20 del 27 luglio 1978 da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di competenza.

 

 

     Art. 28. Oneri e finanziamenti.

     1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati per l'anno finanziario 1993 in lire 20.000.000.000, si farà fronte per 10.000.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa e per 10.000.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 1354 dello stato di previsione della spesa, di nuova istituzione, con la denominazione «Fondo per la istituzione ed il funzionamento dei Parchi e riserve naturali per la realizzazione di Piani e Programmi per la valorizzazione e tutela ambientale», mediante prelievo dell'occorrente somma ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 1978, dal cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1992, che si riduce di pari importo.

     2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio annuale in base alle disponibilità del bilancio medesimo.

 

 

     Art. 29. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 

3) Necessità di attivazione e funzionamento

 

Nonostante l'attività legislativa regionale di cui innanzi, integrata anche dalla emanata legge regionale 18 novembre 1995, n. 24, come stabilito dall'art. 7 della L.R. 24/95 cit., si deve constatare un rallentamento della Regione nella attuazione regionale sia nella perimetrazione del Parco, che nella nomina di sua competenza del presidente dell'Ente Parco.

A fronte di tale inerzia, nel 1998, la competente commissione regionale ha effettuato una serie di interventi di audizione degli enti locali vuoi per le esigenze da concordare rispetto alla specificità dei singoli parchi, vuoi  per discutere dei limiti e vincoli che si impongono per legge, al fine di evitare dei vincoli perenni e quel tutto fermo che non aiuta certo gli abitanti coraggiosi del Matese.

Si attende che la Regione compia quei passi necessari ad attivare la costituzione degli organi del Parco, a partire dalla nomina del Presidente che naturalmente ci si auspica sia un cittadino del Matese, non solo, ma un profondo conoscitore delle problematiche della zona, un competente rispetto alla gestione che dovrà affrontare e soprattutto un appassionato della natura e dell'ambiente, capace di far da traino per una zona che stenta in ogni campo a decollare ed a ritrovare la sua vera funzionalità vitale rispetto al contesto provinciale e regionale, ma particolarmente rispetto alle concrete potenzialità che possiede e che da anni sono rimaste compresse e stentano ad affiorare.

 

 

 

4) Prospettive per lo sviluppo del territorio, della popolazione, delle attività economiche, turistiche e di indotto.

 

Il parco produce posti di lavoro:deve,infatti, svolgere innanzitutto attività non direttamente produttive come quelle di tutela e quelle scientifiche.

Il parco,poi, è una vera e propria azienda autonoma che interviene nell'agricoltura e promuove il turismo, con il risultato di un aumento dell'occupazione e del reddito nell'area interessata.

Il parco regionale può,peraltro, richiedere investimenti e spese relativamente agli interventi costosi per le alterazioni subìte dal territorio.

Inoltre il parco potrebbe dare alle economie locali sensibili benefici pilotando il rilancio di attività agricole decadute,alla organizzazione ed al commercio di pregiati prodotti del sottobosco,come le fragole,gli asparagi,l'origano e quant'altro.

Potrebbe incentivare e pungolare sistemi e tecniche agricole su territori in parte abbandonati,riportando l'uomo a presidio di terreni altrimenti destinati ad un lento ma sicuro abbandono con conseguenti possibilità di erosione, di franamenti e di incendi.

Altra attività di salvaguardia e protezione del territorio,di cui dovrà interessarsi il parco,è quella forestale con la doppia utilità: di produrre legname in cui l'Italia copre meno di un terzo del fabbisogno,stimato in 35 milioni di metri cubi l'anno e conservare e proteggere il suolo. Inoltre la politica della forestazione può coniugarsi con il turismo offrendo spazi attrezzati per il godimento di paesaggi eccezionali (ostelli e villaggi di bungalows),consentendo la pesca sotto controllo nei fiumi e nei laghi ed altre attività sportive come l'equitazione,il trekking, creando, conservando e ben segnalando i sentieri da percorrere a piedi, a cavallo, in bicicletta.

Da studi effettuati è stato indicativamente stimato che il 50% della spesa annua di un Parco è assorbita dalla tutela e dalla riqualificazione ambientale: affitti di terreni, compensi ai proprietari per divieti di sfruttamento, indennizzi per danni provocati dagli animali protetti, ripopolamenti faunistici, piantagioni, opere di ripristino in zone dissestate ecc.; il 30% delle spese è per il personale, per il funzionamento dell'ente-parco, per la manutenzione; il 10% va alla ricerca scientifica e alle pubblicazioni, anche a carattere divulgativo; il 10% alla organizzazione di visite guidate, alla propaganda turistica, al funzionamento dei centri di informazioni.

I benefici ambientali e culturali sfuggono a qualsiasi contabilità, quelli economici e sociali possono essere stimati cominciando dall'occupazione: da 40 a 50 persone comprendendo il personale direttivo e scientifico, gli impiegati, i guardaparco,gli operai.

Un beneficio economico certo e rilevante è quello del turismo.

Oltre 900 mila visitano i parchi nazionali d'Abruzzo, dello Stelvio, del Gran Paradiso.Più di 50 mila persone l'anno visitano almeno per alcune ore il giardino alpino "Paradisia" di Valnontey, nei pressi di Cogne.

Il giro d'affari derivante è a tutto vantaggio delle comunità locali.

E si badi, il Parco del Matese possiede già elementi di fruizione naturale invidiabili come i Laghi del Matese,di Letino e di Gallo Matese,i fiumi Lete, Sava ed i molteplici torrenti presenti a tutte le altezze, i luoghi di particolare pregio naturale che sarebbe lungo elencare, le grotte carsiche numerose da quella della Neve a Campo Braca a quelle più famose ma meno note di Cauto tra Valle Agricola e Letino,per non dimenticare l'inabbisamento del fiume Lete ed il suo ricomparire nella sottostante plaga di Prata Sannita.

Né in verità mancano attrazioni ed emergenze storico archeologiche distinte in testimonianze sannito romane dal VII secolo a.C. al X secolo:dalle necropoli alle acropoli, alle fortificazioni, alle mura sannite; testimonianze medioevali:dai Castelli, alle fortificazioni, ai conventi; frammenti ed altri ritrovamenti:dalle epigrafi romane, ai frammenti sanniti, agli acquedotti e criptoportici,alle terme romane; luoghi di culto:dalla grotta di S.Silvestro in Valle Agricola a S.Maria a Castello in Letino, alla grotta di S.Michele in S.Angelo d'Alife, a S.Maria Occorevole in Piedimonte Matese, alla chiesa di S.Maria del Bagno in Gioia Sannitica o alla Chiesa di S.Felice martire in Curti di Gioia Sannitica.

E non si devono dimenticare le numerose sorgenti disseminate a tutte le altezze sul Matese a partire da quelle del Torano di Piedimonte Matese, a quella di S.Maria,nei pressi del Lago Matese,in S.Gregorio Matese, a quella della Prece, nei pressi di Monte S.Silvestro,in Valle Agricola, a quella,per finire di Capo Lete,in Letino al Campo delle Secine.E che dire delle sorgenti di acque minerali presenti nel parco del Matese? Una di esse è ormai diventata rinomata, quella di acqua minerale ferruginosa e solforosa, con bagni minerali, presente  in Pratella, ma non trascurabili sono quelle presenti in località Ponte Landolfo di Ciorlano (ferruginose-solforose) e quelle meno note di Ailano (solforose).

Sono da indicare ed evidenziare le aree di vetta (sup. ai 1300 m.):M.Miletto, M.La Gallinola,M.Mutria, M.Janara,M.Pastonico, per gli appassionati delle alture.

Ma, altrettanto accattivanti e fruibili sono le aree carsiche come la Conca del Lago Matese, Campo delle Secine,la conca di Valle Agricola,Campo Braca-Valle Cupa,Campo Rotondo. Così pure da scoprire ed ammirare sono le incisioni idrogeologiche come il Vallone Rava ed il Vallone del Torano con la splendida Valle dell'Inferno.

Da questa sintetica indicazione delle emergenze naturali-archeologico-storiche ed ambientali dell'area del Matese è facile intuire l'importanza della fruibilità turistica,  naturale ed ambientale del Parco del Matese, sol che si ponga mano ad un serio programma di sviluppo, ad un coordinato impegno e soprattutto alla creazione di standards minimi di attrezzature alberghiere e di ricezione ed intrattenimento.

L'Ente Parco può certamente essere un volano di sviluppo anche in relazione alla fruizione turistica del Matese.

Connessa ad esso deve sussistere o crearsi la volontà di far rivivere  attività artigianali e/o familiari, talvolta prettamente locali, in un nuovo contesto di cooperazione moderna e lungimirante,come la lavorazione del legno (utensili da cucina, souvenirs), la lavorazione del vimine (Raviscanina), quella del merletto, del tombolo, del ricamo; lo studio e la riscoperta dei costumi, delle tradizioni, dei dialetti, dei canti popolari; la raccolta delle tradizioni alimentari e la proposizione di prodotti e ricette locali;lo studio e la riscoperta di sagre e rappresentazioni antiche, di leggende e di quanto possa identificarsi con la tradizione culturale sannita e matesina.

Tutto quanto innanzi esposto deve far parte di un pacchetto offerto dalla gente del Matese a chiunque entri in contatto in qualche modo con il territorio per non disperdere il patrimonio storico-culturale, ma soprattutto per far sì che diventi un'offerta attuale, foriera anche di ricchezza per l'economia ormai grama in cui versa il Matese.

       

      Piedimonte Matese,24 luglio 1999

                  

Avv. Luigi Cimino

 

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[1]Nota. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 282 del 14.7.2000, dichiarò la incostituzionalità di questo articolo per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali protette regionali dei singoli Enti locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso conferenze apposite.

Lo stesso articolo fu sostituito dall’art. 34 della L.R. 18/2000 nel modo seguente:

1) La Giunta Regionale, sentita la III e IV Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio;

2) Il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane e i Comuni interessati all’istituzione dell’area protetta.