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Parco Regionale del Matese - indice
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Luigi Cimino
(e Legge Regionale 01/09/1993, n.33)
Natura, necessità,
prospettive.
1)
Il concetto di parco
2)
Natura del parco: legislazione
statale e regionale
3)
Necessità di attivazione e
funzionamento
4) Prospettive per lo sviluppo del territorio, della
popolazione, delle attività economiche, turistiche e di indotto.
dell'avv.
Luigi Cimino
1) IL CONCETTO DI PARCO: Difesa della natura e dell'uomo.
Alla base della cultura della
costituzione dei parchi dovrebbe porsi innanzitutto
un modo diverso di confrontarsi con l'ambiente naturale.
Tutti accettano ormai la necessità di
conservare monumenti,aree archeologiche,
chiese,palazzi, ma non tutti sentono come utile, necessario ed
indilazionabile la protezione dei beni
ambientali e naturali, forse perché l'ambiente naturale,pur considerandolo come
parte integrante di ognuno di noi, lo avvertiamo ancora come fattore esogeno
alla nostra essenza e perciò estraneo.
La comprensione dell'ambiente
naturale è ancora lontana dalla nostra mentalità e dalla nostra cultura troppo
ancorata ancora ad un'educazione letteraria, umanistica, antropocentrica che
purtroppo non ci ha consentito di sentire la natura come parte integrante della
vita di ognuno di noi e la continuiamo ad immaginare come esterna, a noi
connessa, indispensabile alla vita, ma pur sempre esterna e,perciò, diversa da
noi.
Anzi la nostra cultura finora ci ha
fatto considerare la natura come elemento esteriore da sfruttare, da
sottomettere ai nostri bisogni,da utilizzare semplicemente, molto spesso
dimenticando che le trasformazioni inferte ad essa potevano in qualche modo
ritorcersi contro l'uomo semplicemente perchè non rispettose delle leggi che regolano la natura
e l'ambiente.
Abbiamo peraltro da sempre ritenuto
che la natura fosse inesauribile,una fonte eterna di vantaggi per l'uomo, non
conoscendone i principi regolatori, non avendone una conoscenza scientifica e
geografica e non avendo mai approfondito neppure l'aspetto statistico dei
fenomeni rilevatori di una insofferenza sempre più profonda tra l'equilibrio
delle forze della natura e lo squilibrio che l'uomo, spesso inavvertitamente,
andava nel tempo provocando e sempre più inferendo all'assetto delle forze
della natura e dell'ambiente.
Da queste considerazioni semplici e
perciò oltremodo veritiere e riscontrabili deriva la necessità di porci
rispetto alla natura ed all'ambiente con un'angolazione totalmente diversa: dobbiamo rinunciare cioè di pretendere di
essere sfruttatori e padroni della terra anche perché le risorse sono limitate
e scarse e che, se distrutte, non possono più essere ricostituite.
E d'altra parte, com'è a tutti sempre
più evidente,è dalla diversa impostazione del rapporto culturale e di posizione
rispetto alla natura ed all'ambiente, quello
di sfruttamento o quello di rispetto, che sorge anche una cultura di
conservazione per vivere meglio o di distruzione dell'ambiente in cui si vive
per morire e perire con esso.
E' sul superamento di questa dicotomia che si può
impostare un diverso approccio con la natura e con l'ambiente e,così,rendere
anche migliore la vita dell'uomo.
E' da tale convincimento che è sorta
la cultura della istituzione dei parchi e delle riserve ed è per questo stesso
motivo che riteniamo non solo utile ma necessaria l'istituzione ed il corretto
funzionamento del Parco regionale del Matese, con la ulteriore precisazione che
"la conservazione della natura e dell'ambiente del Matese" non
vuol dire affatto "imbalsamare" il territorio, ma che la
tutela mira invece a mantenere in vita l'ambiente naturale ed a proteggere la
collettività e le stesse popolazioni interessate.
Il parco va visto non come un'insieme
di vincoli e divieti, ma, come di fatto è, un volano di sviluppo, un propulsore
di attività adeguate, un'organizzazione di vita più congeniale con l'ambiente
ed anche una programmazione seria, concreta, non aleatoria,rispettosa e
scientificamente programmata che non esclude affatto il progresso delle
popolazioni che vivono in esso e soprattutto non esclude interventi congeniali
allo sviluppo, ma pur sempre rispettosi dell'equilibrio naturale ed ecologico.
La cementificazione
selvaggia,l'asfalto sconsiderato crea frane, piene e lutti,l'utilizzazione
corretta della natura crea ricchezza, favorisce l'agricoltura ed il turismo, il
soggiorno culturale e sociale, le attività indotte e correlate all'ambiente:
bisogna saper coniugare le esigenze vitali dell'uomo e,quindi,
l' economia con le risorse che offre
la natura e l'ambiente, in un rapporto equilibrato e nuovo.
2) Natura del parco: legislazione statale e regionale.
Già la legislazione statale aveva
aveva tutelato categorie di beni individuate dall'art.1 delle legge 29 giugno
1939,n.1497 e dall'art.1 della legge 8 agosto 1985,n.431.
Il Ministero per i beni culturali ed
ambientali aveva,poi, individuato gli ambiti territoriali da sottoporre a
tutela ambientale con i DD.MM. 28 marzo 1985, relativi appunto alle aree ed ai
beni individuati ai sensi dell'art.2 del D.M.21 settembre 1984.
Infine lo stesso Ministero ha
approvato il piano territoriale paesistico ambito massiccio del Matese con
relative norme di attuazione nel dicembre 1996.
La Regione Campania ha emanato
numerose norme per l'assetto e l'utilizzazione del territorio e prima fra tutte
la legge 23/02/1982
Numero: 10, con due soli articoli avente come
oggetto:Indirizzi programmatici e
direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi
dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: "Tutela dei beni
ambientali".
Essa è una legge importante perché
riguarda le funzioni sub delegate dalla Regione Campania, in materia di Beni
ambientali, esercitate in conformità
alle direttive allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
richiamata legge.
Essa,in allegato, prevede,infatti, le
DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SUB-DELEGATE DALLA REGIONE CAMPANIA ALLE COMUNITA' MONTANA E
PROVINCE CON LEGGE 1 SETTEMBRE 1981, N. 65:TUTELA
DEI BENI AMBIENTALI.
Poi la Regione Campania, sempre in
materia di beni ambientali e tutela dall'inquinamento, ha emanato la Legge
Regionale 22 aprile 1993, n. 19. Norme di procedura per l'adozione e
approvazione dei piani paesistici (*).(B.U. n. 20 del 3 maggio 1993).
Con la stessa all'art.1 prevede
espressamente:
" Art. 1. Oggetto.
1. La Presente legge regionale definisce
le procedure per l'adozione e l'approvazione dei Piani paesistici, redatti ai
sensi dell'articolo 1/bis della Legge 431/85 nonché le misure di salvaguardia.
2. I Piani paesistici, di cui al
precedente comma, interessano l'elenco delle zone delimitate dai DD.MM. 28
marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1985).
3. Ciascun Piano paesistico, di cui ai
comma precedenti e a cui è allegata la Cartografia prevista dalla delibera di
Giunta Regionale 29 dicembre 1989, n. 7630 è approvato con Legge Regionale.
4. Eventuali, successive varianti a
ciascun Piano, dovute a nuove circostanze conoscitive e/o a nuovi eventi
naturali che determinino incongruenze tra lo stato reale del territorio e
l'apparato conoscitivo dei Piani, vengono approvate con Legge Regionale e
secondo le procedure della presente Legge."
All'art.2,prevede
le procedure, all'art. 3, la cartografia, all'art. 4 la norma transitoria e
l'art.5 la dichiarazione d'urgenza.
Va altresì
precisato che questa legge è stata sostituita dalla L.R.
18 novembre 1995, n. 24, come stabilito dall'art. 7 della L.R. 24/95 cit.
La stessa
Regione finalmente con LEGGE REGIONALE 1 settembre 1993, n. 33.
Istituzione
di parchi e riserve naturali in Campania, (B.U. n. 39 del 6 settembre 1993).,
istituisce i parchi e le riserve naturali in Campania, tra cui il Parco del
Matese.
La
riportiamo integralmente per una maggiore e concreta conoscenza della
legislazione che interessa appunto l'argomento che stiamo trattando.
TITOLO I
Principi generali
Art. 1. Finalità e ambito della legge.
1. La presente
Legge, ai sensi della Legge n. 394 del 6 dicembre
2. Ai fini
della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni
fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno
rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori
nei quali siano presenti i valori di cui al precedente comma, specie se
vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo
scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a)
conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o
forestali, di formazioni geopaleontologiche, di comunità biologiche, di
biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri
ecologici.
b)
l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, e
delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.
c) promozione
di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.
d) difesa e
ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici.
4. I territori
sottoposti a tale regime di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali
protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la
sperimentazione di attività produttive compatibili.
5. Nella
tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, la Regione e
gli Enti Locali, in armonia con le direttive statali, attuano forme di cooperazione
e di intesa secondo quanto previsto dall'art. 81 del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 27 della Legge 8 giugno
1990, n. 142.
Art. 2. Classificazione delle Aree naturali
protette.
... omissis...
Art. 3. Comitato Consultivo Regionale per le
Aree naturali protette.
Omissis
Art. 4. Compiti del Comitato Consultivo
Regionale per le Aree protette.
...Omissis...
TITOLO II
Individuazione e istituzione delle aree protette
Art. 5. Individuazione delle Aree naturali
protette.
1. Con la
presente legge è approvato il programma delle Aree naturali protette di cui al
seguente elenco:
a) SISTEMI
PARCHI E RISERVE
1) Matese
2)
Roccamonfina e foce Garigliano
3)
Taburno-Camposauro
4) Partenio
5) Foce Volturno
e costa di Licola
6) Campi
Flegrei
7) Monti
Lattari
8) Monti
Picentini
9) Monti
Eremita-Marzano
10) Foce Sele
e Tanagro
11) Lago
Falciano
Art. 6[1]. Istituzione delle
Aree naturali protette.
1) Per la
istituzione delle Aree naturali protette si adotta la seguente procedura:
a) Con decreti
temporanei del Presidente della Giunta Regionale, da emanare entro sei mesi
dalla approvazione della presente legge, vengono istituiti, sentito il Comitato
Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui al precedente art. 3,
i Parchi e le Riserve Naturali con le seguenti indicazioni:
1) la
perimetrazione del territorio da destinare a Parco Riserva;
2) la
descrizione dei luoghi;
3) la
probabile zonizzazione per la predisposizione del piano territoriale;
4) le misure
transitorie di salvaguardia
b) I decreti
di istituzione vengono notificati agli Enti Territoriali interessati che, entro
30 giorni, possono formulare osservazione e proposte;
c) la Giunta
Regionale entro i successivi 60 giorni, su proposta del Comitato Consultivo
Regionale per le Aree naturali protette, e sentite la III e IV Commissione
Consiliare, istituisce in via definitiva, con singoli provvedimenti, i Parchi e
le Riserve Naturali, con le indicazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, della
precedente lettera a) e le misure di salvaguardia in attesa del Piano
Territoriale e del relativo Regolamento.
TITOLO III
Gestione delle aree naturali protette
Art. 7. Gestioni dei Parchi.
1. La gestione
dei Parchi è affidata ad appositi Enti-Parco con personalità giuridica di
diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. Sono organi
dell'Ente:
a) il
Presidente
b) il
Consiglio Direttivo
c) la Giunta
esecutiva
d) il Collegio
dei Revisori dei Conti
e) la Comunità
dal Parco
Art. 8. Il Presidente dell'Ente Parco.
1. Il
Presidente dell'Ente Parco viene nominato dalla Giunta Regionale su proposta
degli Assessori alle Foreste, alla Urbanistica e all'Ecologia, sentito il parere
delle Commissioni Consiliari competenti ai sensi della Legge n. 26 del 24
aprile 1980 e prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o
per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprano
cariche elettive e/o amministrative negli Enti Locali, negli organi di gestione
di Enti Regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee.
2. Al
Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente.
3. Ulteriori
compiti e funzioni del Presidente sono definiti per statuto ai sensi dell'art.
24 della Legge n. 394/91.
Art. 9. Il Consiglio Direttivo.
1. Il
Consiglio Direttivo è costituito da:
a) il
Presidente dell'Ente Parco;
b) un
rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo
di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;
c) un
rappresentante per ogni Comunità Montana territorialmente interessata;
d) un
rappresentante per ogni Provincia interessata;
e) tre
rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche maggiormente
presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
f) tre
rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente
presenti sul territorio.
2. Il
Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con
voto consultivo.
3. Il
Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente
ed in particolare.
a) adotta,
sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui
all'art. 3, il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale
per le attività compatibili dell'area, di cui al successivo art. 18;
b) approva il
bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;
c) elabora ed
adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta
Regionale che dovrà pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi.
d) L'organico
del Parco sarà costituito da personale in servizio presso l'Amministrazione
Regionale opportunamente distaccato.
5. Il
Consiglio viene nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale,
dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati.
6. Gli Enti,
Associazioni ed Organizzazioni che entro trenta giorni dalla richiesta non
avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, saranno considerati
rinunciatari.
Art. 10. Giunta esecutiva.
1. La Giunta
esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo ed è formata da cinque componenti,
compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello
Statuto dell'Ente Parco e garantendo comunque la rappresentanza di un
componente di nomina delle Associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle
Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, tra quelli
già presenti nel Consiglio Direttivo.
2. Vi
partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente Parco.
3. Funge da
segretario un dipendente dell'Ente Parco indicato dal presidente dell'Ente.
4. La Giunta Esecutiva predispone gli atti da
sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed adotta iniziative atte a
favorire la realizzazione dei fini istituzionali dell'Area naturale protetta
secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo
Regionale per le Aree naturali protette.
Art. 11. Finalità.
1. Il Collegio
dei Revisori dei Conti è composti da tre membri nominati con decreto del
Presidente della Giunta Regionale, di cui uno su designazione del Ministero del
Tesoro, entro un anno dall'istituzione dell'Area naturale protetta, individuati
tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.
Art. 12. Comunità del Parco.
1. La Comunità
del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco, dai Presidenti delle
Province e delle Comunità Montane interessate, dal Presidente della Giunta
Regionale.
2. La Comunità
è Organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. Il suo parere è obbligatorio
su:
a) regolamento
del Parco;
b) piano del
Parco;
c) bilancio e
conto consuntivo;
d) altre
questioni a richiesta di un terzo dei componenti.
3) La Comunità
delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo sul piano
pluriennale economico, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dalla
Regione, vigila inoltre, sulla sua attenzione. La Comunità adotta un proprio
regolamento.
4. La Comunità
elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata almeno
due volte l'anno o quando venga richiesto dal presidente o da un terzo dei suoi
componenti.
Art. 13. Il Direttore dell'Ente Parco.
1. Il
Direttore dell'Ente Parco è scelto sulla base di pubblico concorso per titoli
ed esami tra persone in possesso del diploma di laurea.
2.
Costituiscono titoli preferenziali specifici e documentati requisiti attestanti
qualificata attività scientifica o professionale in campo ambientalistico o di
direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di
medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale.
3. La Carica
di Direttore dell'Ente Parco è incompatibile con quella di Deputato al
Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale o provinciale,
Consigliere Comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti, Sindaco e
Assessore Comunale, Presidente o Assessore di Comunità Montana.
4. Le funzioni
di Direttore sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in
regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione - I requisiti devono
essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della
Giunta Regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
5. Al
Direttore dell'Ente compete la gestione ed il coordinamento delle attività del
Parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
6. Il
Direttore dell'Ente prevede alla realizzazione di quanto previsto nel piano del
Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta esecutiva e dal
Consiglio Direttivo.
7. Il
Direttore dell'Ente sovrintende, inoltre, alla raccolta dei dati, alla
promozione di studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza dei Parchi;
accerta, anche mediante aerofotogrammetria annuale da effettuare nei periodi
invernali, eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio.
8. Il
Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle
attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere
alle competenti Autorità (giudiziarie e/o amministrative) rapporti-denunce
sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti i Parchi di cui egli
venga a conoscenza.
9.
Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di vigilanza sulle
attività che si svolgono all'interno di esso, il Direttore dell'Ente può
esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle
delibere non approvate dal Consiglio e quest'ultimo procede al riesame e
decide, su parere obbligatorio del Consiglio Consultivo Regionale per le Aree
naturali protette di cui all'art. 3, entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta.
Art. 14. Convenzioni.
1. La Giunta
esecutiva può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati a
norma dell'art. 23 della Legge 394/91, per promuovere iniziative scientifiche,
turistiche ed educative.
2. Le
convenzioni di cui innanzi, per essere esecutive, debbono essere approvate
dalla Giunta Regionale.
Art. 15. Funzioni amministrative di controllo.
1. Le funzioni
amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge, nonché
le funzioni di vigilanza e controllo per ciascuna area protetta relativamente
all'osservanza delle norme di legge e dei relativi regolamenti vengono
espletate dal Settore Foreste, Settore Ecologia, Settore Politica del Territorio
e Settore Tutela Beni Paesistico- Ambientali e Culturali.
Art. 16. Edificazione Ambientale.
1. I Comuni e
le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, le Associazioni
ambientaliste e protezioniste, gli Enti Parco, possono richiedere alla Regione
Campania il finanziamento di attività divulgative per diffondere le nozioni
relative alla conoscenza del patrimonio naturale, alle funzioni esplicate dallo
stesso, nonché ogni altra iniziativa atta a far conoscere le specie oggetto di
tutela della presente legge e la corretta fruizione del patrimonio naturale.
Art. 17. Gestione delle Riserve Naturali.
1. Per la
gestione delle Riserve naturali ricadenti sull'intero territorio di ciascuna
provincia è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge un unico Ente che ha competenza su tutte le altre aree della provincia.
Esso avrà la stessa articolazione gestionale degli Enti Parco.
2. Dell'Ente
di cui innanzi faranno parte le Riserve regionali già istituite.
TITOLO IV
Piani Territoriali
Art. 18. Strumenti di attuazione.
1. Piano
territoriale del Parco:
a) il
Consiglio del Parco, entro sei mesi dell'insediamento degli Organi dell'Ente,
adotta, sentito il parere della Comunità del Parco, un progetto di assetto territoriale
del Parco, stabilisce i confini definitivi e la zonizzazione del territorio
secondo l'articolazione prevista dall'art. 22;
b) il progetto
viene depositato nella sede dell'Ente di gestione nonché della segreteria di
ogni Comune territorialmente interessato al Parco per la durata di trenta
giorni, consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione;
di tale deposito viene data notizia con avvisi sulla stampa-locale;
c) entro
trenta giorni successivi al deposito, chiunque può presentare osservazioni;
d) il Piano
territoriale del Parco, unitamente alle osservazioni ed alle eventuali
controdeduzioni dell'Ente di gestione, viene inoltrato alla Giunta Regionale
che, sentito il Comitato Consultivo Regionale di cui al precedente art. 3 della
presente legge, lo invia alle Commissioni Consiliari III e IV. Le suddette
Commissioni inviano il Piano Territoriale con il relativo parere al Consiglio
Regionale, per l'approvazione.
2. Piano
pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili:
a) il
Consiglio del Parco predispone un progetto di Piano economico sociale che viene
approvato secondo le stesse modalità del Piano territoriale del Parco.
Art. 19. Contenuti del Piano territoriale del
Parco.
1. Il Piano
territoriale del Parco formula il quadro generale dell'assetto territoriale
dell'Area, indicando sia gli obiettivi generali e di settore che le priorità e
precisando, mediante azzonamento, norme e parametri, vincoli e destinazioni da
osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.
a) definisce
le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici ed
urbanistici, ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico e naturale, elencando
i Comuni interessati;
b) individua
le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o
recuperata;
c) detta
disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle
aree edificate;
d) stabilisce
le direttive dei criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei Piani
Urbanistici comunali ed intercomunali per assicurare l'unità degli indirizzi e
la coerenza dei contenuti di tali Piani rispetto agli obiettivi prioritari più
sopra enunciati;
e) indica le
principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per strutture ed attrezzature
collegate al tempo libero, sempre nel rispetto dell'obiettivo prioritario sopra
enunciato.
3. Il Piano
territoriale del Parco, nelle sue norme di attuazione ne specifica le
previsioni immediatamente attuative:
a) che
prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai Piani Regolatori
Generali o Programmi di fabbricazione vigenti;
b) che
consentono la salvaguardia temporanea nel territorio interessato fino al loro
recepimento, da parte dei Comuni interessati, nei propri strumenti urbanistici
locali da adottare;
c) che
vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere o adeguare i Piani
Urbanistici comunali ed intercomunali.
4. Le
previsioni del Piano territoriale del Parco sono obbligatorie nei confronti dei
Comuni, i quali sono tenuti ad adeguarvi gli strumenti urbanistici.
Art. 20. Durata ed effetti del Piano
territoriale del Parco.
1. Ai sensi
dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i Piani territoriali dei
Parchi hanno efficacia a tempo indeterminato.
2. I Comuni il
cui territorio sia incluso, in tutto od in parte, nei Piani, debbono, ai sensi
dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, uniformare i propri strumenti
urbanistici entro i termini stabiliti nel Piano territoriale del Parco.
3. Nelle more
di tale procedura, restano vigenti le norme vincolistiche provvisorie contenute
nelle singole leggi istitutive.
4. E' fatto
obbligo ai Comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici attenersi alle
direttive dei Piani territoriali dei Parchi.
Art. 21. Elementi del Piano territoriale del
Parco.
1. Il Piano
territoriale del Parco è costituito:
a) dalle
rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al
rapporto 1:25.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal Piano e
per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
b) dalle norme
di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad
integrare le tavole grafiche e determinare la portata dei suoi contenuti,
nonché le direttive ed i criteri metodologici per i Piani comunali ed
intercomunali con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle
indicazioni quantitative delle modalità di attuazione dei detti Piani, degli standards
urbanistici;
c) da una
relazione illustrativa che espliciti:
1) gli
obiettivi generali e di settore assunti;
2) i criteri
programmatici e di metodo seguiti;
3) le scelte
operate;
4) indicazioni
sul programma finanziario per l'attuazione del Piano.
Art. 22. Articolazione zonale.
a) zona di
riserva integrale (zona «A») in cui l'ambiente è conservato nella sua
integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono
consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la
ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo
dell'Ente Parco. Le zone a riserva integrale debbono essere individuate fra
quelle prive di insediamenti permanenti abitativi o produttivi. E' vietata
qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. Le aree destinate
a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprietà pubblica;
b) zona di
riserva generale (zona «B»). Ogni attività deve essere rivolta al mantenimento
della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le
attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del
patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del
Parco;
c) zona di
riserva controllata (zona «C»). Vanno incentivate le attività agricole,
zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità
terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività
socio-economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili
con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture
turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei, servizi complementari
al Parco.
2. Gli
strumenti di piano esistenti e quelli in via di formazione dovranno prevedere:
a) la
progressiva attenuazione dei guasti urbanistici in atto;
b) la
armonizzazione paesaggistica delle nuove strutture edilizie, alle impostazioni
architettoniche esistenti;
c) il recupero
e/o restauro del patrimonio edilizio appartenente al tessuto urbano di
significato storico;
d) la
valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo all'artigianato ed
alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla tipicità dei prodotti.
3. Tutte le
opere pubbliche che dovranno essere realizzate all'interno delle zone «B» e «C»
ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed i rimboschimenti dovranno
ricevere l'approvazione dell'Ente Parco.
TITOLO V
Vigilanza e Sanzioni
Art. 23. Vigilanza.
1. La
vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge e affidata
agli agenti di Polizia Urbana e locale, agli agenti del Corpo Forestale dello
Stato, alle guardie giurate ambientali della Regione Campania, alle guardie
giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche. ai
guardiacaccia e guardiapesca delle Amministrazioni provinciali nonché alle
apposite guardie giurate nominate dall'Autorità competente su richiesta degli
Enti Parco ed Associazioni naturaliste e protezionistiche conformemente a
quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nel numero di almeno tre agenti per struttura
incrementato di una ulteriore unità per ogni
Art. 24. Sanzioni relative ai Parchi e Riserve
naturali.
1. Per la
violazione dell'art. 22 si applicano sanzioni amministrative da L.
a) dalla
gravità della violazione;
b) dall'opera svolta dall'agente per la
eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
c) dalla
personalità e dalle sue condizioni economiche;
d) da
eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.
3. Gli agenti
che accertino infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in
violazione delle norme di cui alla presente legge.
Art. 25. Oblazione e definizione amministrativa
delle sanzioni di cui al precedente art. 24.
1. Gli agenti
che hanno accertato violazioni alla presente legge, contestano immediatamente
l'infrazione al l'interessato a mezzo di apposito verbale da trasmettere in
copia all'Autorità da cui dipendono, ed al Direttore dell'Ente Parco.
3. Il
Presidente dell'Ente Parco, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con
propria ordinanza, stabilisce, tenuto conto delle modalità di cui al precedente
articolo, l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore,
da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla
Tesoreria dell'Ente Parco.
4. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso
gerarchico entro trenta giorni dalla notifica al Presidente della Giunta
Regionale che, con motivato provvedimento può accogliere o rigettare il
ricorso.
5. Copia del
ricorso va inviata anche al Presidente dell'Ente Parco che ha emesso
l'ordinanza.
6. Trascorsi
trenta giorni senza che il trasgressore abbia provveduto ad oblare la sanzione
o abbia prodotto ricorso, si procede alla riscossione forzata secondo le norme
previste dalla legislazione vigente.
Art.
26. Proventi delle sanzioni di cui all'art. 25.
1. I fondi
introitati dall'Ente Parco provenienti dal pagamento delle sanzioni
amministrative di cui alla presente legge, verranno iscritti in un apposito
capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la
tutela del patrimonio naturale.
TITOLO VI
Norme finanziarie
Art. 27. Finanziamento.
1. La Regione
finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione dei Parchi
e delle riserve, concorre altresì alle spese per la gestione, comprese quelle
per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi
pluriennali di utilizzazione.
2. Le risorse
finanziarie del Parco possono essere costituite oltre che da erogazioni o
contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da
privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed
immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione.
3. La Giunta
Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione
del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste dei singoli Enti
Parco, il programma di interventi finalizzati e la realizzazione e gestione dei
Parchi e Riserve con la relativa previsione di spesa ad una relazione sullo
stato di attuazione del programma stesso.
4. La
determinazione della spesa di ciascun esercizio finanziario è effettuata in
sede di approvazione del bilancio di competenza.
5. Le somme
destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate agli
Enti Parco con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale a norma
dell'art. 55 della legge regionale n. 20
del 27 luglio 1978 da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del
bilancio di competenza.
Art. 28. Oneri e finanziamenti.
1. Al
finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantizzati per l'anno finanziario
2. Agli oneri
per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio
annuale in base alle disponibilità del bilancio medesimo.
Art. 29. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma della
Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3) Necessità di attivazione e
funzionamento
Nonostante l'attività legislativa
regionale di cui innanzi, integrata anche dalla emanata legge regionale 18 novembre 1995, n. 24, come stabilito
dall'art. 7 della L.R. 24/95 cit.,
si deve constatare un rallentamento della Regione nella attuazione regionale
sia nella perimetrazione del Parco, che nella nomina di sua competenza del
presidente dell'Ente Parco.
A fronte di tale inerzia, nel 1998,
la competente commissione regionale ha effettuato una serie di interventi di
audizione degli enti locali vuoi per le esigenze da concordare rispetto alla
specificità dei singoli parchi, vuoi per
discutere dei limiti e vincoli che si impongono per legge, al fine di evitare
dei vincoli perenni e quel tutto fermo che non aiuta certo gli abitanti
coraggiosi del Matese.
Si attende che la Regione compia quei
passi necessari ad attivare la costituzione degli organi del Parco, a partire
dalla nomina del Presidente che naturalmente ci si auspica sia un cittadino del
Matese, non solo, ma un profondo conoscitore delle problematiche della zona, un
competente rispetto alla gestione che dovrà affrontare e soprattutto un
appassionato della natura e dell'ambiente, capace di far da traino per una zona
che stenta in ogni campo a decollare ed a ritrovare la sua vera funzionalità
vitale rispetto al contesto provinciale e regionale, ma particolarmente
rispetto alle concrete potenzialità che possiede e che da anni sono rimaste
compresse e stentano ad affiorare.
4) Prospettive per lo sviluppo del
territorio, della popolazione, delle attività economiche, turistiche e di
indotto.
Il parco produce posti di
lavoro:deve,infatti, svolgere innanzitutto attività non direttamente produttive
come quelle di tutela e quelle scientifiche.
Il parco,poi, è una vera e propria
azienda autonoma che interviene nell'agricoltura e promuove il turismo, con il
risultato di un aumento dell'occupazione e del reddito nell'area interessata.
Il parco regionale può,peraltro,
richiedere investimenti e spese relativamente agli interventi costosi per le
alterazioni subìte dal territorio.
Inoltre il parco potrebbe dare alle
economie locali sensibili benefici pilotando il rilancio di attività agricole
decadute,alla organizzazione ed al commercio di pregiati prodotti del
sottobosco,come le fragole,gli asparagi,l'origano e quant'altro.
Potrebbe incentivare e pungolare
sistemi e tecniche agricole su territori in parte abbandonati,riportando l'uomo
a presidio di terreni altrimenti destinati ad un lento ma sicuro abbandono con
conseguenti possibilità di erosione, di franamenti e di incendi.
Altra attività di salvaguardia e
protezione del territorio,di cui dovrà interessarsi il parco,è quella forestale
con la doppia utilità: di produrre legname in cui l'Italia copre meno di un
terzo del fabbisogno,stimato in 35 milioni di metri cubi l'anno e conservare e
proteggere il suolo. Inoltre la politica della forestazione può coniugarsi con
il turismo offrendo spazi attrezzati per il godimento di paesaggi eccezionali
(ostelli e villaggi di bungalows),consentendo la pesca sotto controllo nei
fiumi e nei laghi ed altre attività sportive come l'equitazione,il trekking,
creando, conservando e ben segnalando i sentieri da percorrere a piedi, a
cavallo, in bicicletta.
Da studi effettuati è stato
indicativamente stimato che il 50% della spesa annua di un Parco è assorbita
dalla tutela e dalla riqualificazione ambientale: affitti di terreni, compensi
ai proprietari per divieti di sfruttamento, indennizzi per danni provocati
dagli animali protetti, ripopolamenti faunistici, piantagioni, opere di
ripristino in zone dissestate ecc.; il 30% delle spese è per il personale, per
il funzionamento dell'ente-parco, per la manutenzione; il 10% va alla ricerca
scientifica e alle pubblicazioni, anche a carattere divulgativo; il 10% alla
organizzazione di visite guidate, alla propaganda turistica, al funzionamento
dei centri di informazioni.
I benefici ambientali e culturali
sfuggono a qualsiasi contabilità, quelli economici e sociali possono essere
stimati cominciando dall'occupazione: da
Un beneficio economico certo e
rilevante è quello del turismo.
Oltre 900 mila visitano i parchi
nazionali d'Abruzzo, dello Stelvio, del Gran Paradiso.Più di 50 mila persone
l'anno visitano almeno per alcune ore il giardino alpino "Paradisia"
di Valnontey, nei pressi di Cogne.
Il giro d'affari derivante è a tutto
vantaggio delle comunità locali.
E si badi, il Parco del Matese possiede
già elementi di fruizione naturale invidiabili come i Laghi del Matese,di
Letino e di Gallo Matese,i fiumi Lete, Sava ed i molteplici torrenti presenti a
tutte le altezze, i luoghi di particolare pregio naturale che sarebbe lungo
elencare, le grotte carsiche numerose da quella della Neve a Campo Braca a
quelle più famose ma meno note di Cauto tra Valle Agricola e Letino,per non
dimenticare l'inabbisamento del fiume Lete ed il suo ricomparire nella
sottostante plaga di Prata Sannita.
Né in verità mancano attrazioni ed
emergenze storico archeologiche distinte in testimonianze
sannito romane dal VII secolo a.C. al X secolo:dalle necropoli alle
acropoli, alle fortificazioni, alle mura sannite; testimonianze medioevali:dai Castelli, alle fortificazioni, ai
conventi; frammenti ed altri ritrovamenti:dalle
epigrafi romane, ai frammenti sanniti, agli acquedotti e criptoportici,alle
terme romane; luoghi di culto:dalla
grotta di S.Silvestro in Valle Agricola a S.Maria a Castello in Letino, alla
grotta di S.Michele in S.Angelo d'Alife, a S.Maria Occorevole in Piedimonte
Matese, alla chiesa di S.Maria del Bagno in Gioia Sannitica o alla Chiesa di
S.Felice martire in Curti di Gioia Sannitica.
E non si devono dimenticare le
numerose sorgenti disseminate a tutte le altezze sul Matese a partire da
quelle del Torano di Piedimonte Matese, a quella di S.Maria,nei pressi del Lago
Matese,in S.Gregorio Matese, a quella della Prece, nei pressi di Monte
S.Silvestro,in Valle Agricola, a quella,per finire di Capo Lete,in Letino al
Campo delle Secine.E che dire delle sorgenti di acque minerali presenti nel
parco del Matese? Una di esse è ormai diventata rinomata, quella di acqua
minerale ferruginosa e solforosa, con bagni minerali, presente in Pratella, ma non trascurabili sono quelle
presenti in località Ponte Landolfo di Ciorlano (ferruginose-solforose) e
quelle meno note di Ailano (solforose).
Sono da indicare ed evidenziare le
aree di vetta (sup. ai
Ma, altrettanto accattivanti e
fruibili sono le aree carsiche come la Conca del Lago Matese, Campo
delle Secine,la conca di Valle Agricola,Campo Braca-Valle Cupa,Campo Rotondo.
Così pure da scoprire ed ammirare sono le incisioni idrogeologiche come
il Vallone Rava ed il Vallone del Torano con la splendida Valle dell'Inferno.
Da questa sintetica indicazione delle
emergenze naturali-archeologico-storiche ed ambientali dell'area del Matese è
facile intuire l'importanza della fruibilità turistica, naturale ed ambientale del Parco del Matese,
sol che si ponga mano ad un serio programma di sviluppo, ad un coordinato
impegno e soprattutto alla creazione di standards minimi di attrezzature
alberghiere e di ricezione ed intrattenimento.
L'Ente Parco può certamente essere un
volano di sviluppo anche in relazione alla fruizione turistica del Matese.
Connessa ad esso deve sussistere o
crearsi la volontà di far rivivere
attività artigianali e/o familiari, talvolta prettamente locali, in un
nuovo contesto di cooperazione moderna e lungimirante,come la lavorazione del
legno (utensili da cucina, souvenirs), la lavorazione del vimine (Raviscanina),
quella del merletto, del tombolo, del ricamo; lo studio e la riscoperta dei
costumi, delle tradizioni, dei dialetti, dei canti popolari; la raccolta delle
tradizioni alimentari e la proposizione di prodotti e ricette locali;lo studio
e la riscoperta di sagre e rappresentazioni antiche, di leggende e di quanto
possa identificarsi con la tradizione culturale sannita e matesina.
Tutto quanto innanzi esposto deve far
parte di un pacchetto offerto dalla gente del Matese a chiunque entri in
contatto in qualche modo con il territorio per non disperdere il patrimonio
storico-culturale, ma soprattutto per far sì che diventi un'offerta attuale,
foriera anche di ricchezza per l'economia ormai grama in cui versa il Matese.
Piedimonte Matese,24 luglio 1999
Avv. Luigi Cimino
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Luigi Cimino
[1]Nota. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 282 del 14.7.2000, dichiarò la
incostituzionalità di questo articolo per le motivazioni riportate nella stessa
ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione
delle aree naturali protette regionali dei singoli Enti locali, il cui
territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso conferenze
apposite.
Lo stesso articolo fu sostituito dall’art. 34 della
L.R. 18/2000 nel modo seguente:
1) La Giunta Regionale, sentita la III e IV Commissione
Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve naturali conformemente
al documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale da destinare
a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi
da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione
dell’area protetta sul territorio;
2) Il documento di indirizzo, di cui al comma precedente,
viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le Province, le
Comunità Montane e i Comuni interessati all’istituzione dell’area
protetta.